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Esenzione Blu Box per la pesca costiera locale e per coloro che effettuano battute di pesca entro le 24 ore

VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni”; VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D.P.R. 22 luglio 2009, n. 129, recante “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 74 del decreto- legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008”;
VISTO il D.P.R. del 2 ottobre 1968, n. 1639, di approvazione del “Regolamento per l’esecuzione della L. 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima”; VISTO il D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153, relativo alla “Attuazione della Legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima”;
VISTO il D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154, recente “Modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38”;
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 10 novembre 2004, recante “Obbligo di istituire un sistema di controllo satellitare per i pescherecci comunitari, aventi lunghezza fuori tutta superiore a 24 metri, denominato V.M.S. (vessel monitoring system), al fine di poter controllare le attività durante le battute di pesca”; VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 1 luglio 2006, recante “Obbligo di istituire un sistema di controllo satellitare per i pescherecci comunitari, aventi lunghezza fuori tutta superiore a 18 metri, denominato blue box”;
VISTO il Reg. (CE) 2371/02 del Consiglio del 20 dicembre 2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca;
VISTO il Reg. (CE) 1224/09 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
VISTO, in particolare, il Titolo III di tale Regolamento rubricato “Condizioni generali di accesso alle acque ed alle risorse” nella parte in cui disciplina sistemi di controllo dei pescherecci;
VISTO il Reg. (UE) n. 404/11 della Commissione dell’8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; RAVVISATA l’opportunità, connessa alle peculiari connotazioni della flotta italiana, di avvalersi della facoltà di concedere le esenzioni per i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri ed inferiore a 15 dagli obblighi di cui all’art. 9 paragrafo 2; art. 15 paragrafo 1; art. 22 paragrafo 1; art. 24 paragrafo 1 del Reg. (CE) 1224/09;
SENTITA la Commissione consultiva centrale per la pesca e l’acquacoltura nella riunione del 14 dicembre 2011, che ha espresso parere favorevole;
VISTO il D. Lgs. 9 gennaio 2012 n. 4 recante”Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura a norma dell’art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96”,
DECRETA
Art. 1
Finalità
Il presente decreto è finalizzato ad avvalersi della facoltà di concedere le esenzioni per i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri ed inferiore a 15 dagli obblighi di cui all’art. 9 paragrafo 2; art. 15 paragrafo 1; art. 22 paragrafo 1; art. 24 paragrafo 1 del
Reg. (CE) 1224/09.
Art. 2
Sistema di controllo dei pescherecci
1. In conformità a quanto previsto dall’art. 9, paragrafo 2 del Reg. (CE) 1224/09, gli
armatori dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri sono tenuti ad installare a bordo un dispositivo pienamente funzionante che consenta la localizzazione e identificazione automatiche del peschereccio da parte del sistema di controllo dei pescherecci grazie alla trasmissione a intervalli regolari di dati relativi alla sua posizione, nonché il rilevamento del peschereccio da parte del centro di controllo
della pesca dello Stato membro di bandiera.
2. Fatti salvi i piani pluriennali, ai sensi dell’art. 9, paragrafo 5, lett. a) del Reg. (CE)
1224/09, gli armatori dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri ed inferiore a 15 metri battenti bandiera italiana sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 se abilitati ad operare esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato italiano.
3. Fatti salvi i piani pluriennali, ai sensi dell’art. 9, paragrafo 5, lett. b) del Reg. (CE) 1224/09, gli armatori dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri ed inferiore a 15 metri battenti bandiera italiana sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 a condizione che non trascorrano mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto.
4. L’esonero di cui al comma precedente opera esclusivamente previa presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 6.
Art. 3
Compilazione e trasmissione elettroniche dei dati del giornale di pesca
1. In conformità a quanto previsto dall’art. 15, paragrafo 1 del Reg. (CE) 1224/09, i
comandanti dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri sono tenuti a registrare elettronicamente le informazioni riportate nel giornale di pesca di cui all’art. 14 del Reg. (CE) 1224/09 ed a trasmetterle per via elettronica alle Autorità marittime almeno una volta al giorno.
2. Fatti salvi i piani pluriennali, ai sensi dell’art. 15, paragrafo 4, lett. a) del Reg. (CE) 1224/09, i comandanti dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri ed inferiore a 15 metri battenti bandiera italiana sono esonerati dagli obblighi di cui al comma 1 se abilitati ad operare esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato italiano.
3. Fatti salvi i piani pluriennali, ai sensi dell’art. 15, paragrafo 4, lett. b) del Reg. (CE) 1224/09, i comandanti dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri ed inferiore a 15 metri battenti bandiera italiana sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 a condizione che non trascorrano mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto.
4. L’esonero di cui al comma precedente opera esclusivamente previa presentazione della
dichiarazione di cui al successivo art. 6.
5. I comandanti dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri ed
inferiore a 15 metri battenti bandiera italiana, esonerati dagli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, sono comunque tenuti a compilare e presentare il giornale di pesca cartaceo secondo le modalità di cui all’art. 14 del Reg. (CE) 1224/09.
Art. 4
Compilazione e trasmissione elettroniche dei dati della dichiarazione di trasbordo
1. In conformità a quanto previsto dall’art. 22, paragrafo 1 del Reg. (CE) 1224/09, i
comandanti dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri sono tenuti a registrare elettronicamente le informazioni contenute nella dichiarazione di trasbordo di cui all’art. 21 del Reg. (CE) 1224/09 ed a trasmetterle per via elettronica alle Autorità marittime entro 24 ore dal completamento dell’operazione di sbarco.
2. Fatti salvi i piani pluriennali, ai sensi dell’art. 22, paragrafo 3, lett. a) del Reg. (CE) 1224/09, i comandanti dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri ed inferiore a 15 metri battenti bandiera italiana sono esonerati dagli obblighi di cui al comma 1 se abilitati ad operare esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato italiano.
3. Fatti salvi i piani pluriennali, ai sensi dell’art. 22, paragrafo 3, lett. b) del Reg. (CE) 1224/09, i comandanti dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri ed inferiore a 15 metri battenti bandiera italiana sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 a condizione che non trascorrano mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto.
4. L’esonero di cui al comma precedente opera esclusivamente previa presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 6.
5. I comandanti dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri ed inferiore a 15 metri battenti bandiera italiana, esonerati dagli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, sono comunque tenuti a compilare e presentare la dichiarazione di trasbordo cartacea secondo le modalità di cui all’art. 21 del Reg. (CE) 1224/09.
Art. 5
Compilazione e trasmissione elettroniche dei dati della dichiarazione di sbarco
1. In conformità a quanto previsto dall’art. 24, paragrafo 1 del Reg. (CE) 1224/09, i
comandanti dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri sono tenuti a registrare elettronicamente le informazioni contenute nella dichiarazione di sbarco di cui all’art. 23 del Reg. (CE) 1224/09 ed a trasmetterle per via elettronica alle Autorità marittime entro 24 ore dal completamento dell’operazione di sbarco.
2. Fatti salvi i piani pluriennali, ai sensi dell’art. 24, paragrafo 3, lett. a) del Reg. (CE) 1224/09, i comandanti dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri ed inferiore a 15 metri battenti bandiera italiana sono esonerati dagli obblighi di cui al comma 1 se abilitati ad operare esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato italiano.
3. Fatti salvi i piani pluriennali, ai sensi dell’art. 24, paragrafo 3, lett. b) del Reg. (CE) 1224/09, i comandanti dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri ed inferiore a 15 metri battenti bandiera italiana sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 a condizione che non trascorrano mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto.
4. L’esonero di cui al comma precedente opera esclusivamente previa presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 6.
5. I comandanti dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri ed inferiore a 15 metri battenti bandiera italiana, esonerati dagli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, sono comunque tenuti a compilare e presentare la dichiarazione di sbarco cartacea secondo le modalità di cui all’art. 23 del Reg. (CE) 1224/09.
Art.6 Dichiarazione
1. Gli armatori che intendano avvalersi dell’esonero di cui all’art. 2, comma 3, del presente
Decreto sono tenuti a presentare apposita dichiarazione all’Ufficio marittimo di iscrizione con le modalità di cui al successivo art. 7.
2. I comandanti che intendano avvalersi degli esoneri di cui all’art. 3, comma 3, all’art. 4,
comma 3 ed all’art. 5, comma 3 del presente Decreto sono tenuti a presentare, ove non sia stata presentata dagli armatori, apposita dichiarazione all’Ufficio marittimo di iscrizione con le modalità di cui al successivo art. 7.
Art. 7
Modalità di presentazione della dichiarazione
1. La dichiarazione di cui all’articolo precedente, da compilarsi utilizzando il modello
allegato al presente Decreto, deve essere presentata in triplice copia all’Ufficio marittimo
di iscrizione del peschereccio.
2. La dichiarazione, vidimata dalla competente Autorità marittima, deve essere tenuta a
bordo e, in caso di controllo da parte delle autorità competenti, deve essere esibita
unitamente alla licenza di pesca.
3. Una copia di tale dichiarazione è custodita dall’Ufficio di iscrizione del peschereccio ed
un’altra viene trasmessa senza ritardo dall’Ufficio di iscrizione alla Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura.
Art. 8 Normativa applicata
Alle violazioni di cui al presente decreto si applicano le sanzioni previste dal Codice della Navigazione nonché dalle altre norme vigenti, in applicazione di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di regime di controlli, di cui al Reg. (CE) 1005/2008, Reg.
(CE) 1224/2009 e Reg. (UE) 404/2011.
Il presente decreto, inviato all’Organo di controllo, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed è divulgato attraverso il sito internet www.politicheagricole.gov.it Sede, 1 marzo 2012
Firmato
IL MINISTRO

A cura dell’Autorità Marittima
M/p ___________
Iscritto al n.__________ dei RR.NN.MM. e gg. di _______________
n. UE ________
Lic. Pesca. N.__________
All’_______________________
_______________________ (ufficio di iscrizione del peschereccio)
Il sottoscritto__________________, nato a _______________ il ___________, residente in _____________, provincia __________ alla via _________________ n. _____ in qualità di armatore/proprietario/ comandante del M/p denominato ___________________, iscritto nei RR.NN.MM. e GG. di __________________, al n. _____________, n. UE _____________, di lunghezza f.t. pari a metri ______________, munito di licenza di pesca /attestazione provvisoria n. ___________, rilasciato da ___________ in data _______________, anche ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
DICHIARA
di obbligarsi a non trascorrere, con suddetta unità, un tempo superiore alle 24 ore in mare, dalla partenza al ritorno in porto;
di essere consapevole che in caso di superamento del suddetto limite temporale incorre nelle sanzioni richiamate dall’art. 8 del D.M.____________, fatti salvi i casi dovuti a causa di forza maggiore, opportunamente comprovati;
di conoscere ed attenersi a tutte le prescrizioni ed obblighi previsti dal D.M. ________ nonché dalla normativa vigente.
Luogo e data ________________________
FIRMA ______________________
(timbro lineare dell’ufficio di iscrizione del peschereccio)
La presente dichiarazione, a firma del Sig. _________________________________ in qualità di armatore/proprietario/comandante del M/p ___________________ iscritto al n. ____________________ dei RR.NN.MM. e GG. di ______________ n. UE ________, è rilasciata ai fini dell’esonero:
o dall’obbligo di installazione del sistema di controllo dei pescherecci (Blue Box);
o dall’obbligo di compilazione e trasmissione elettronica dei dati del giornale di pesca;
o dall’obbligo di compilazione e trasmissione elettronica dei dati della dichiarazione di trasbordo; o dall’obbligo di compilazione e trasmissione elettronica dei dati della dichiarazione di sbarco,
di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del D.M. ________________.
La medesima dichiarazione deve essere tenuta a bordo unitamente alla licenza di pesca/attestazione prov- visoria n. ________________ rilasciata da _______________ in data _______________ e, in caso di control – lo da parte delle autorità competenti, deve essere esibita unitamente alla licenza di pesca.
Luogo e data ________________________
ALLEGATO AL D.M._______
VISTO ______________________

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