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Nuova Sabatini: “Beni strumentali”, Modalità e termini di presentazione delle domande

BENI STRUMENTALI (“NUOVA SABATINI”) – DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

Modalità e termini di presentazione delle domande

– Quali sono i passi operativi per accedere alle agevolazioni in oggetto e in particolare quali sono le modalità di compilazione e invio della domanda?

La domanda, in bollo tranne nei casi di domande appartenenti ai settori agricoli e della pesca, deve essere compilata dall’impresa in formato elettronico, secondo lo schema di cui all’allegato n. 1 della circolare, utilizzando i moduli che saranno pubblicati nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito internet www.mise.gov.it.

La domanda così compilata, unitamente all’ulteriore documentazione eventualmente necessaria (proponente o da un suo procuratore mediante firma digitale e presentata, a partire dalle ore 9.00 del 31 marzo 2014, esclusivamente attraverso l’invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi PEC delle banche/intermediari finanziari aderenti alle convenzioni. L’adempimento relativo all’imposta di bollo è assicurato mediante annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede dell’impresa. (Art. 8 DM 27 novembre 2013 – P.to 2 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)

– Cosa si intende per data di avvio dell’investimento e quando può essere avviato l’investimento per poter accedere al finanziamento e al contributo?

La domanda può essere presentata per investimenti da avviare successivamente alla data della medesima, fatti salvi gli investimenti relativi al settore agricolo che possono essere avviati solo successivamente al provvedimento di concessione degli aiuti. Per avvio dell’investimento si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile. (Art. 5 DM 27 novembre 2013 – P.to 6 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)

– E’ necessario presentare preventivi o titoli di spesa in allegato alla domanda?

All’atto della presentazione della domanda l’impresa non deve presentare i preventivi né fatture o altri titoli di spesa. Fatture o altri titoli di spesa non devono essere allegati nemmeno alla domanda di erogazione della prima quota di contributo, che, secondo lo schema di cui all’allegato n. 3 della circolare, deve essere corredata delle sole dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori (allegato n. 4), attestanti anche il requisito di nuovo di fabbrica. Nel caso di investimento in leasing alla richiesta di erogazione deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della società di leasing attestante l’avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto di investimento, corredata di analoghe dichiarazioni liberatorie dei fornitori.

(Art. 10 DM 27 novembre 2013 – P.to 8 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)

– Una ditta che non possiede la firma digitale può dare la procura a un soggetto terzo per la sottoscrizione della domanda e per l’invio della stessa a mezzo PEC?

Si, l’impresa può dare procura speciale a un soggetto terzo per la sottoscrizione con firma digitale della domanda di agevolazione. La domanda può essere trasmessa dal procuratore attraverso la propria PEC. L’invio via PEC deve contenere una sola domanda. Resta inteso che l’impresa è tenuta comunque a indicare nel modulo di domanda la propria PEC, come risultante dal Registro delle imprese. Qualunque comunicazione da parte del Ministero sarà inviata unicamente a tale indirizzo PEC.

(Art. 8 DM 27 novembre 2013 – P.to 2 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)

Finanziamento

– Qual è il tasso di interesse applicato dalla banca e che tipo di correlazione lega il tasso con il contributo del Mise?

Il tasso di interesse della banca è influenzato dal costo della provvista Cassa depositi e prestiti vigente al momento della concessione del finanziamento, dal grado di rischiosità dell’impresa richiedente e dalla presenza di eventuali garanzie, sia pubbliche che private. Non esiste alcuna correlazione tra il tasso di interesse applicato dalla banca e il contributo che viene concesso dal Ministero, che è calcolato in base all’ammontare dell’importo di finanziamento (per le modalità tecniche di calcolo si rinvia all’appendice allegata alla Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567).

Soggetti ammissibili

– Quali sono i soggetti ammessi a beneficiare delle agevolazioni?

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media che alla data di presentazione della domanda:

a) hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca;

b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;

c) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

d) non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento GBER. (Art. 3 DM 27 novembre 2013)

– E’ possibile accedere al contributo del Ministero senza aver richiesto un finanziamento bancario?

No, è possibile accedere al contributo solo in presenza di un finanziamento bancario/locazione finanziaria.

In particolare, la concessione del contributo è condizionata all’adozione di una delibera di finanziamento da parte di una banca/intermediario finanziario aderente alle convenzioni stipulate tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.a. (Art. 4 DM 27 novembre 2013)

– La misura è estesa a tutto il territorio nazionale comprese le regioni a statuto speciale?

Si, è sufficiente che l’impresa abbia una sede operativa in Italia. (Art. 3 DM 27 novembre 2013)

 

Settori di attività

– Quali sono i settori produttivi esclusi dalla misura?

I settori esclusi sono i seguenti:

a) dell’industria carboniera;

b) delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007);

c) della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

d) delle attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del regolamento GBER. Sono quindi ammesse alle agevolazioni le imprese operanti in tutti gli altri settori. (Art. 3 e 5 DM 27 novembre 2013)

– Può presentare domanda di agevolazione un’impresa che opera nel settore trasporti?

Si, ma nel rispetto dei limiti e delle condizioni relative alle spese ammissibili stabiliti nel regolamento comunitario applicabile per settore (regolamento GBER). (Art. 5 DM 27 novembre 2013).

– Può presentare domanda di agevolazione un’impresa operante nel settore terziario che intende rinnovare il sistema hardware/software?

Si, in quanto l’impresa opera in un settore ammissibile e realizza un investimento che rientra tra quelli ammissibili. (Art. 3 e 5 DM 27 novembre 2013 – P.to 6 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)

 

Spese ammissibili

– Tra le spese ammissibili rientra l’acquisto di un terreno o un fabbricato da destinare ad uso produttivo? La realizzazione di opere murarie è ammessa?

No, in quanto le spese relative a “terreni e fabbricati” incluse le opere murarie non sono classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile. (Art. 5 DM 27 novembre 2013 – P.to 6 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)

– E’ ammissibile l’acquisto di un impianto fotovoltaico?

L’acquisto di un impianto fotovoltaico funzionale allo svolgimento dell’attività d’impresa è considerata spesa ammissibile alle agevolazioni, laddove rientri nel concetto di “impianti”, come chiarito nelle varie risoluzioni dell’Agenzia delle entrate (cfr. circolare 19 dicembre 2013 n. 36/E; circolare 19 luglio 2007, n.46/E; circolare 11 aprile 2008, n.38/E), quindi macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dello schema previsto dall’art. 2424 c.c.

(Art. 5 DM 27 novembre 2013 – P.to 6 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)

– Che cosa si intende per investimenti ad uso produttivo?

Sono gli investimenti funzionali allo svolgimento dell’attività d’impresa e correlati all’attività stessa. (Art. 5 DM 27 novembre 2013 – P.to 6 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)

– E’ disponibile un elenco di dettaglio delle spese ammissibili?

Nei limiti e alle condizioni stabiliti nei regolamenti comunitari del settore di riferimento (per l’agricoltura regolamento (CE)

n. 1857/2006, per la pesca regolamento (CE) 736/2008 e per gli altri settori regolamento (CE) n. 800/2008), sono ammissibili tutte le spese per l’acquisto o l’acquisizione in leasing di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili, nell’attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell’articolo 2424 del codice civile, e destinati a strutture produttive già esistenti o da realizzare ovunque localizzate nel territorio nazionale. (Art. 5 DM 27 novembre 2013 – P.to 6 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)

 

Contributo

– Come calcolo il contributo e dove è reperibile il software di calcolo dello stesso?

Il contributo concedibile è pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso del 2,75% su un piano convenzionale di ammortamento, con rate semestrali costanti e della durata di cinque anni, di importo corrispondente al finanziamento. Il contributo è erogato dal Ministero secondo il piano temporale riportato nel decreto di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento, in quote annuali.

Per le modalità tecniche di calcolo si rinvia all’appendice allegata alla circolare. Un apposito foglio di calcolo sarà a breve disponibile nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito internet www.mise.gov.it.

Cumulabilità

– Quali altre forme di agevolazione sono cumulabili?

 Per le imprese appartenenti a settori diversi da agricoltura e pesca le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006, ivi compresa la garanzia del Fondo di garanzia, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dall’articolo 15 del regolamento GBER.

 Per le imprese agricole le agevolazioni non possono essere cumulate con aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007. Per le medesime imprese le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato, con i contributi finanziari forniti dagli Stati membri, inclusi quelli di cui all’articolo 108, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005, con i contributi finanziari comunitari in relazione agli stessi costi ammissibili, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime e importi globali massimi fissati dal regolamento di riferimento.

 Nel settore della pesca e acquacoltura le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti esentati in virtù del regolamento (CE) 736/2008 o con gli aiuti de minimis che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 875/2007, ovvero con altri finanziamenti comunitari relativi agli stessi costi ammissibili, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili in base al regolamento (CE) 736/2008.

(Art. 7 DM 27 novembre 2013)

 

Erogazione

– Quanto tempo si presume possa passare tra la fase di delibera della Banca/Intermediario finanziario e la fase di erogazione del finanziamento da parte della Banca?

La stipula del contratto di finanziamento e l’erogazione dello stesso da parte della banca/intermediario finanziario all’ impresa deve avvenire entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di erogazione della provvista alla banca/intermediario finanziario da parte di Cassa Depositi e Prestiti, che a sua volta viene erogata entro 20 giorni dalla delibera del finanziamento assunta dalla banca/intermediario finanziario. (Art. 8 DM 27 novembre 2013)

– Quanto tempo si presume possa passare tra la fase di delibera della Banca/Intermediario finanziario e la fase di erogazione del contributo da parte del Ministero all’impresa?

L’erogazione del contributo è subordinata al completamento dell’investimento, da effettuarsi entro il periodo di preammortamento o di prelocazione della durata massima di 12 mesi dalla data di stipula del finanziamento/contratto di leasing. Le richieste di erogazione sono evase dal Ministero entro un termine di 30 giorni dalla data di ricezione della domanda completa e conforme a quanto indicato nella circolare, fatti salvi i tempi necessari per l’acquisizione delle certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici.

(Art. 8 DM 27 novembre 2013 – P.to 7 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)

 

Banche/intermediari finanziari di riferimento

– Quali sono i soggetti a cui rivolgere la domanda di finanziamento? E’ disponibile un elenco di tali soggetti?

La domanda di finanziamento deve essere presentata a una delle banche o intermediari finanziari che hanno aderito alle convenzioni stipulate tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti. L’elenco delle banche/intermediari finanziari aderenti alle convenzioni sarà pubblicato nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito internet www.mise.gov.it e nel sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cassaddpp.it, di volta in volta aggiornato.

(Art. 4 DM 27 novembre 2013 – p.to 2 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)

 

Ultimo aggiornamento: 3 marzo 2014

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