Home » Leggi e Regolamenti » Legge 215/92 Imprenditoria Femminile

Legge 215/92 Imprenditoria Femminile

La legge che disciplina l’imprenditoria femminile è la legge 215/92. Norma attraverso la quale il Ministero dell’Industria propone delle agevolazioni all’imprenditoria femminile.

Lo scopo della legge per l’imprenditoria femminile è quello di incrementare l’imprenditoria in rosa garantendo le pari opportunità e migliorando l’economia di un territorio. La legge 215/92 per l’imprenditoria femminile garantisce l’uguaglianza sostanziale tra i generi nelle attività imprenditoriali.

La legge “imprenditoria femminile” riconosce ai progetti selezionati degli stanziamenti attraverso contributi in conto capitale, erogati a fronte di investimenti.

L’articolo 3 della legge “imprenditoria femminile” n. 215/92 indica l’istituzione di un Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile e le somme ad esso destinate nel primo biennio dall’attuazione della legge 215/92 (1992-1994).

La legge per l’imprenditoria femminile è applicabile a tutti i tipi di attività imprenditoriali gestite da donne ed è legata ai seguenti settori: industria, artigianato, agricoltura, commercio, turismo, servizi. La legge 215/92 include anche il settore agro-alimentare poiché considera le imprese site in una delle regioni facenti parte dell’Obiettivo 1, cioè Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

La legge imprenditoria femminile è stata ampliata dalla costituzione (nel 1999) dei “Comitati per la promozione dell’imprenditorialità femminile”. Tali comitati sono stati istituiti allo scopo di incentivare, a livello regionale e locale, lo sviluppo imprenditoriale femminile, oltre ad occuparsi del monitoraggio di problematiche e le relative soluzioni delle imprenditrici.

Legge 215/92

Imprenditoria femminile RIFERIMENTI LEGISLATIVI

– Legge 25 febbraio 1992, n. 215: “Azioni positive per l’imprenditoria femminile”; – DPR n. 314 del 28 luglio 2000 “Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell’imprenditoria femminile (n. 54, allegato 1 della legge n. 59/1997), pubblicato in GURI, Serie Generale, Parte Prima, n. 256 del 2 novembre 2000; – Decreto 22 novembre 2002 “Termini di presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, a favore dell’imprenditoria femminile (Bando 2002)”, pubblicato in GURI del 02 Dicembre 2002; – Circolare n. 1489 del 22 novembre 2002 “Circolare esplicativa sulle modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore dell’imprenditoria femminile previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 28 luglio 2000” pubblicata nel supplemento ordinario alla GURI del 12 dicembre 2002.

TERRITORI DI APPLICAZIONE

La legge è applicabile in tutto il territorio nazionale con una diversa modulazione tra zone svantaggiate o meno.

SETTORI AMMESSI

– Agricoltura – Artigianato – Industria – Commercio – Turismo – Servizi L’allegato n. 1 della Circolare stabilisce delle limitazioni e dei divieti per alcune attività specifiche.

INIZIATIVE AGEVOLABILI

– Creazione di imprese al femminile: o Avvio di attività o Acquisto di attività preesistente mediante cessione dell’attività medesima o di un ramo aziendale ovvero mediante affitto per almeno 5 anni o Progetti aziendali innovativi connessi all’introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto tecnologica o organizzativa anche se finalizzata all’ampliamento e all’ammodernamento dell’attività o Acquisizione di servizi destinati all’aumento della produttività, all’innovazione organizzativa, al trasferimento di tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all’acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità. Ogni domanda deve riferirsi ad una sola unità locale oggetto di un programma di investimenti rientrante in una delle tipologie previste; nel caso di più unità locali distinte bisogna presentare una domanda per ognuna di esse e il numero di occupati attivati da ciascun programma è rilevato con riferimento alla singola unità locale. Rientrano nelle tipologie “avvio di attività” e “acquisto di attività preesistenti” le imprese che precedentemente alla realizzazione del programma non svolgevano alcuna attività imprenditoriale: si considerano tali le imprese che alla data di presentazione della domanda (o di avvio del programma) e a decorrere dai due esercizi precedenti detta data non abbiano conseguito alcun fatturato derivante dall’attività d’impresa. Nel caso di iniziative agricole non sono ammesse le spese finalizzate all’acquisto di attività preesistenti. – Qualificazione professionale delle imprenditrici: corsi di formazione e servizi di assistenza e consulenza manageriale (i corsi di formazione devono essere finalizzati all’acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche necessarie per intraprendere un’attività di impresa o migliorare le capacità gestionali in un settore merceologico specificamente individuato). – Informazione: azioni varie a cura delle Regioni