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Fondo di Garanzia. Modalità operative in attuazione del Decreto Cura Italia (art. 56)

Giovedì, 16 Luglio 2020

Approvazione delle integrazioni delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo in attuazione dell’articolo 56 del Decreto cura Italia

Ad integrazione delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia, sono approvate, ai sensi dell’articolo 13 del decreto interministeriale 31 maggio 1999, n. 248 e in attuazione dell’articolo 56, comma 11, del Decreto – legge 17 marzo 2020 n. 18, recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito, Decreto cura Italia), con decreto ministeriale 9 luglio 2020 le modalità operative di intervento della Sezione speciale di cui al predetto articolo 56 del Decreto cura Italia, adottate dal Consiglio di gestione di cui all’articolo l, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella seduta del 14 aprile 2020.

Le citate Modalità Operative definiscono i requisiti e le condizioni di accesso alla garanzia, nonché le procedure per la sua gestione ed escussione, in riferimento alle operazioni finanziarie che hanno beneficiato di una delle seguenti misure di cui all’articolo 56, comma 2, del Decreto Cura Italia:

  1. per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
  2. per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
  3. per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Per quanto non disposto dal Decreto-Legge e dalle predette Modalità Operative, trova applicazione, ove compatibile, la disciplina contenuta nelle Disposizioni operative del Fondo.

I soggetti richiedenti possono richiedere la garanzia previo accreditamento, la cui procedura è disciplinata ai sensi delle vigenti Disposizioni operative del Fondo.

La garanzia è concessa ai sensi del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito, senza valutazione del merito di credito del soggetto beneficiario finale, sulle operazioni finanziarie non già garantite dal Fondo che abbiano beneficiato di una delle misure di sostegno previste dall’articolo 56, comma 2, del Decreto-Legge.

Soggetti beneficiari

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto cura Italia, sono ammissibili alla garanzia del Fondo i soggetti beneficiari finali che:

  • abbiano beneficiato delle misure previste dall’art. 56, comma 2, del Decreto-Legge;
  • abbiano dichiarato al soggetto richiedente, mediante autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19;
  • fatta eccezione per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, presentino, alla data della richiesta di adesione alle misure di sostegno finanziario di cui all’art. 56, comma 2, del Decreto-Legge, i requisiti per la qualifica di PMI;
  • non presentino, alla data di pubblicazione del Decreto-Legge, esposizioni debitorie classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive modificazioni e integrazioni.

I soggetti beneficiari finali, inoltre, ai fini dell’ammissibilità alla garanzia, alla data di presentazione della domanda di ammissione alla garanzia, non devono:

  • essere, alla data del 31 dicembre 2019, tra le “imprese in difficoltà” così come definite dall’art. 2, paragrafo 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;
  • essere in stato di scioglimento o di liquidazione, ovvero sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182- bis della medesima legge.

Non si applicano le altre cause di non ammissibilità previste dalle Disposizioni Operative del Fondo.

Per quanto concerne i dettagli operativi inerenti alla procedura per la concessione della garanzia, occorre fare riferimento a quanto disciplinato dalle Modalità operative. Con successiva circolare, il Gestore comunicherà la data a decorrere dalla quale è possibile presentare la richiesta di garanzia, rendendo disponibile la relativa modulistica.

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