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Beni strumentali (“Nuova Sabatini”), risorse ancora disponibili

feditalimprese contatore-maggio-2016Lo strumento agevolativo definito in breve “Beni strumentali – Nuova Sabatini”, istituito dal decreto-legge del Fare (art. 2 decreto-legge n. 69/2013), è finalizzato ad accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e migliorare l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese (PMI) per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature.

Lo stesso art.2, al comma 2, ha previsto la concessione di finanziamenti, entro il 31 dicembre 2016, da parte di banche o società di leasing, aderenti alla Convenzione MiSE-ABI-Cdp, a valere su un plafond di provvista, costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (Cdp).

Con il successivo decreto–legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, al comma 1 dell’art. 8, è stata prevista la possibilità di riconoscere i contributi alle PMI anche a fronte di un finanziamento, compreso il leasing finanziario, non necessariamente erogato a valere sul predetto plafond di provvista Cdp.

Nel dettaglio, la nuova disciplina della misura prevede il seguente funzionamento:

  1. Cdp ha costituito un plafond di risorse che le banche aderenti all’Addendum alla Convenzioni MiSE-ABI-Cdp o le società di leasing, se in possesso di garanzia rilasciata da una banca aderente alle convenzioni, possono utilizzare per concedere alle PMI, fino al 31 dicembre 2016, finanziamenti di importo compreso tra 20.000 e 2 milioni di Euro a fronte degli investimenti previsti dalla misura;
  2. I predetti finanziamenti possono essere concessi dai menzionati istituti anche mediante l’utilizzo di una provvista alternativa;
  3. Il MiSE concede un contributo in favore delle PMI, che copre parte degli interessi a carico delle imprese sui finanziamenti bancari di cui ai punti precedenti, in relazione agli investimenti realizzati. Tale contributo è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso del 2,75% annuo per cinque anni;
  4. Le PMI hanno la possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, fino alla misura massima prevista dalla vigente normativa (80% dell’ammontare del finanziamento), sul finanziamento bancario, con priorità di accesso.

Con la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il plafond di Cdp, inizialmente pari a 2,5 miliardi di euro, è stato incrementato fino a 5 miliardi. Lo stanziamento di bilancio, relativo agli anni 2014-2021, per la corresponsione del contributo a parziale copertura degli interessi sui finanziamenti bancari (inizialmente pari a 191,5 milioni di euro) in base a quanto disposto dalla legge di stabilità 2015 è ora pari a 383,6 milioni di euro.

In attuazione dell’articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013 e dell’articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 3 del 2015, con decreto interministeriale 25 gennaio 2016 è stata ridefinita la disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione ai predetti finanziamenti.

In data 23 marzo 2016 è stata emanata la nuova circolare attuativa che fornisce le istruzioni necessarie e definisce gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonché l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla nuova disciplina.

Le domande possono essere presentate a partire dal 2 maggio 2016.

 

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