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Lo Statuto

FEDITALIMPRESE

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– Federazione Imprese Italiane –

Confederazione Nazionale del Commercio, dell’Artigianato, dell’Agricoltura, del Turismo, della Pesca, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese .

STATUTO DI FEDITALIMPRESE

Art. 1 – Denominazione

Feditalimprese – Federazione Imprese Italiane è la Confederazione Nazionale del Commercio, dell’Artigianato dell’Agricoltura, della Pesca, del Turismo, dei Servizi, dei trasporti e della logistica, e delle Professioni e delle P.M.I., che è denominata in breve “Feditalimprese”, è un’associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.

Art. 2 – Ambiti di rappresentanza

Feditalimprese è l’organismo unitario che tutela e rappresenta le imprese con riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di prodotti e/o servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio, il sistema di rappresentanza generale e unitario delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi che si riconoscono nei settori del commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura, della pesca, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica e di tutti gli altri settori esistenti, nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell’attività d’impresa, del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, nei rapporti con lo Stato e/o con le Regioni, con enti e organismi pubblici e privati, con le componenti politiche e sociali e le organizzazioni economiche e sindacali.

Feditalimprese promuove lo sviluppo etico delle attività commerciali come indispensabile elemento di contrasto ad ogni forma di illegalità ed a sostegno della lotta alla criminalità, al racket delle estorsioni ed all’usura. A tal fine può proporre, da sola, o attraverso le sue strutture, o in sinergia con altre associazioni, organizzazioni pubbliche e private, enti ed istituzioni, coordinate iniziative per la diffusione della cultura della legalità.

Feditalimprese può aderire, con delibera da adottarsi a maggioranza assoluta del consiglio, ad altre associazioni od enti, quando ciò si manifesti utile al conseguimento dei fini sociali.

Art. 3 – Sede e durata

Feditalimprese ha sede in Catania e durata illimitata.

  1. ISTITUZIONE DI SEDI

Feditalimprese può in qualsiasi momento modificare la sede sociale senza modifiche statutarie, inoltre potrà istituire nuove sedi in tutto il territorio nazionale ed anche all’estero, con le modalità che verranno di volta in volta stabilite dalla Giunta Nazionale.

In mancanza e/o in attesa della costituzione delle relative Feditalimprese Regionali come associazione di diritto privato, la Confederazione potrà istituire e strutturare sedi a responsabilità Regionale, Provinciale, Comunale, in modo diretto con la nomina del direttivo e di tutte le figure necessarie.

Le sedi istituite possono essere chiuse con delibera della Giunta Nazionale, immediatamente esecutiva per mancato rispetto delle norme statutarie; avverso tale delibera è possibile formulare contestazione motivata per iscritto entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione attraverso racc.ta con ricevuta di ritorno al Consiglio dei Probiviri secondo quanto stabilito dal presente statuto.

  1. RESPONSABILITA’ DELLE SEDI REGIONALI E PROVINCIALI E COMUNALI

La Giunta Nazionale di Feditalimprese, potrà procedere alla nomina di componenti delle sedi regionali e provinciali e comunali secondo i dettami del presente statuto, indicando tra costoro le cariche e le responsabilità.

E’ patto espresso che Feditalimprese nella persona del suo Presidente della Giunta Nazionale e del Consiglio Direttivo non potrà essere per nessuna ragione e per alcuna causa chiamata a rispondere delle azioni, comportamenti, fatti, atti e documenti posti in essere sotto qualunque forma dai responsabili delle sedi sia in ambito regionale che provinciale e comunale, i quali quindi dovranno assumersi tutte le responsabilità al momento della accettazione della carica.

Art. 4 – Autonomia associativa

Feditalimprese è associazione apartitica, democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici. persegue e tutela la propria autonomia, anche nell’ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

Art. 5 – Principi e valori ispiratori

Feditalimprese si riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione libera e democratica dell’associazionismo. In questo spirito informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

  1. la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;

  2. il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l’economia e per la società civile;

  3. la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;

  4. l’impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;

  5. la democrazia interna, quale regola fondamentale per l’Organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che “Feditalimprese” propugna nel Paese;

  6. lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un’economia aperta, competitiva e di mercato;

  7. la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell’assetto istituzionale federalista del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;

  8. la solidarietà all’interno del sistema confederale e nei confronti degli associati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;

  9. l’europeismo quale principio fondamentale, nell’attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

Feditalimprese, nelle sue azioni si ispira ai principi della dottrina sociale cristiana. Nell’affermazione di questi principi concorre a promuovere nella società e presso gli imprenditori la coscienza dei valori etici, sociali e civili e dei comportamenti propri della imprenditorialità nel contesto di una libera società di sviluppo.

Art. 6 – Codice etico

Feditalimprese adotta un Codice Etico che ispira e vincola il comportamento di ogni componente del sistema confederale. Il Codice Etico di “Feditalimprese” è allegato al presente Statuto e ne costituisce parte integrante, e può essere integrato da regolamenti emanati dalla Giunta Nazionale.

Art. 7 – Scopi della Confederazione

Feditalimprese nell’ambito dei ruoli svolti dalle componenti del proprio sistema e delle competenze attribuite a ciascuna, dal presente Statuto, secondo quanto stabilito al “Titolo II, Il sistema confederale: organizzazione e funzioni”. ha per scopo:

  1. la promozione dei principi e dei valori che ne ispirano l’azione;

  2. La tutela e la rappresentanza delle imprese, delle attività professionali, dei lavoratori autonomi e dei settori economici che si riconoscono nel sistema presso istituzioni ed amministrazioni, pubbliche e private, nonché nei confronti delle organizzazioni politiche, sociali, economiche e sindacali nazionali, europee ed internazionali. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza, “Feditalimprese” è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli dei propri associati, nonché delle imprese, degli imprenditori, dei professionisti e dei lavoratori autonomi che, ai sensi dell’art. 9 del presente Statuto, fanno parte del sistema confederale;

  3. la valorizzazione degli interessi delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi che si riconoscono nel sistema ed il riconoscimento del loro ruolo economico e sociale, in particolare tramite l’impegno costante per la crescita del sistema associativo;

  4. l’organizzazione e l’erogazione di ogni servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli imprenditori che aderiscono al sistema confederale, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;

  5. l’attivazione di servizi rivolti alla persona, con particolare riferimento ai propri ambiti di rappresentanza, in coerenza con le linee strategiche generali ed in armonia con i principi organizzativi contenuti nel presente Statuto;

  6. la promozione, d’intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello nazionale, europeo ed internazionale, di forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati.

  7. rappresentare e tutelare in ogni campo gli interessi generali delle imprese su tutto il territorio italiano, promuovendone lo sviluppo economico e sociale presso le istituzioni pubbliche e private, le organizzazioni politiche, economiche e sociali a livello nazionale, regionale, europeo e internazionale, nonché a tutti i livelli territoriali;

  8. promuovere e favorire iniziative di carattere sindacale, legislativo, fiscale, economico, assistenziale, culturale e sociale per una migliore valorizzazione delle risorse economiche ed umane, nonché le intese con le altre organizzazioni sindacali, politiche, economiche e sociali che consentano di perseguire in comune più vaste finalità di progresso e sviluppo;

  9. contrattare e sottoscrivere accordi integrativi territoriali ed aziendali, nonché avviare e concludere ogni e qualsiasi trattativa sindacale con le organizzazioni dei lavoratori dipendenti;

  10. rappresentare gli iscritti innanzi a qualsiasi commissione tributaria;

  11. intervenire nelle controversie sindacali, collettive ed individuali;

  12. istituire collegi di conciliazione ed arbitrato, intesi a dirimere conflitti di interesse tra i soci e tra le categorie rappresentate;

  13. favorire la creazione di nuove realtà imprenditoriali, nonché l’organizzazione e lo sviluppo degli enti cooperativi, mutualistici e delle imprese sociali, anche al fine di incrementare le opportunità occupazionali;

  14. promuovere e favorire lo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali, con particolare riferimento alle attività di impresa, solidarietà e volontariato nonché alle tematiche inerenti la cooperazione lo sviluppo e l’integrazione europea;

  15. favorire la cooperazione e la collaborazione tra i soci anche attraverso la costituzione di cooperative, consorzi e società, e mediante la partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili dell’impresa;

  16. svolgere la necessaria attività di supporto per l’innovazione tecnologica, la ricerca scientifica, la promozione di rapporti e di scambi di risorse tra i Paesi, a cominciare da quelli mediterranei, promuovere l’internazionalizzazione delle imprese, la produzione e l’impiego delle energie integrative e rinnovabili;

  17. attuare iniziative di marketing, pubblicitarie, finanziarie e culturali, organizzare ricerche, studi e convegni, su temi economici, etici e sociali nell’interesse degli associati, anche in collaborazione con altre associazioni, enti, ministeri e camere di commercio;

  18. promuovere e costituire Enti Bilaterali, ovvero stipulare una convenzione con un ente bilaterale già autorizzato al fine di prestare le necessarie tutele di legge in materia di assistenza, occupazione e mercato del lavoro;

  19. promuovere e sviluppare strutture ed organismi per l’assistenza economica, finanziaria, organizzativa, produttiva, commerciale, tecnica e sociale alle imprese;

  20. partecipare alla costituzione di società, consorzi ed altre associazioni per la realizzazione di attività atte al miglioramento ed allo sviluppo della micro, piccola e media impresa, compresa la forma cooperativa;

  21. promuovere e costituire, in conformità alle disposizioni di legge in materia, uno o più Centri di Assistenza fiscale, agricola e tecnica (CAF, CAA, CAT, etc.) per la micro, piccola e media impresa, per i lavoratori autonomi e per i lavoratori dipendenti e pensionati;

  22. promuovere, partecipare o contribuire a fondazioni o ad istituzioni specializzate;

  23. promuovere, in attuazione della legge n. 152 del 30 marzo 2001, la costituzione di un istituto di patronato e di assistenza sociale, ovvero stipulare una convenzione con un istituto di patronato già autorizzato al fine di prestare le tutele e assistenze di legge a favore degli associati, dei pensionati e dei cittadini in genere;

  24. promuovere la costituzione intersettoriale di cooperative e partecipare all’indirizzo di gestione di esse, anche per la costruzione e/o acquisizione di complessi edilizi e commerciali per i propri associati e per i loro familiari, compreso le persone anziane;

  25. promuovere la costituzione di forme associative, realtà no-profit e di imprese finalizzate allo sviluppo di attività sociali, culturali, del tempo libero, di assistenza socio-sanitaria, di volontariato, di cooperazione allo sviluppo, di formazione professionale e di avviamento al lavoro;

  26. promuovere, in seno all’Associazione, lo sviluppo di Federazioni ed Unioni formate da imprese e/o lavoratori dipendenti che svolgano mestieri identici e/o affini;

  27. designare rappresentanti presso Enti, Amministrazioni, Istituti, Comitati, Consorzi, Commissioni e Associazioni;

  28. stipulare convenzioni con l’INPS in conformità alle disposizioni di legge per la riscossione dei contributi associativi e di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese associate, dai lavoratori autonomi e dipendenti soci, anche per il tramite delle federazioni nazionali di settore costituite;

  29. stipulare convenzioni con l’INPS ed altri Enti per la riscossione dei contributi associativi su pensioni ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 OCTIES della legge n. 485 dell’11/08/72;

  30. stipulare convenzioni con l’INAIL ed altri Enti per la riscossione dei contributi associativi e per quant’altro di interesse per gli associati;

  31. stipulare convenzioni ed accordi con banche, società finanziarie e strutture similari per l’accesso ai finanziamenti, l’apertura di conti correnti, la concessione di mutui, fidi, scoperti di conto corrente, finanziamenti agevolati e, in generale, attingere a tutte quelle fonti di finanziamento mirate al potenziamento dei settori di cui al presente statuto;

  32. esercitare l’attività di editoria delegandone all’uopo la gestione anche a terzi, ai fini della pubblicazione e della diffusione di notiziari, periodici, giornali sia cartacei anche on-line, libri, opuscoli, documentari filmati ed ogni altro mezzo di comunicazione necessario per la veicolazione, all’interno ed all’esterno del sistema associativo, di informazioni, iniziative, proposte, incontri, seminari, corsi, ricerche, etc., per un maggiore sviluppo delle attività imprenditoriali;

  33. stabilire rapporti permanenti di confronto con le istituzioni e gli enti pubblici e privati competenti sulle tematiche inerenti la formazione. In particolare l’attività di formazione viene così articolata:

  1. partecipare attivamente alle politiche formative dell’Unione Europea, sia promuovendo il ruolo del dialogo sociale e delle strutture paritetiche, sia concorrendo ai programmi ed alle azioni comunitarie;

  2. sviluppare ricerche e studi sui bisogni formativi e sulle esigenze di sviluppo delle aziende e dei lavoratori;

  3. promuovere, organizzare e gestire corsi professionali di formazione, aggiornamento, qualificazione e riqualificazione nei vari settori di intervento del mondo del lavoro e dell’economia;

  4. favorire la partecipazione alla formazione professionale permanente per coloro che intendano perfezionare il proprio know-how ed acquisire nuove professionalità;

  5. valorizzare la riconversione, l’aggiornamento e l’orientamento delle categorie sociali occupate o soggette a fenomeni di espulsione/uscita dal mercato del lavoro e delle professioni;

  6. progettare moduli e tipologie dei corsi;

  7. coordinare le proprie attività con quelle degli Enti Bilaterali Nazionali e Regionali, operanti nel campo della formazione professionale, al fine di favorire un’articolazione funzionale dei compiti ed evitare sovrapposizioni e duplicazioni di attività;

  8. stabilire convenzioni con gli Enti Bilaterali Nazionali, Regionali e/o con Enti terzi per la realizzazione delle attività formative, anche in materia di occupazione e mercato del lavoro;

  9. promuovere l’orientamento professionale attraverso l’erogazione di borse di studio, la progettazione di iniziative pilota, e la diffusione di esperienze ( stage, visite guidate, alternanza scuola lavoro ) in collaborazione con le imprese, gli istituti scolastici e le Università.

Per tali fini, Feditalimprese potrà avvalersi di opportune risorse umane, anche esterne all’associazione, per supportare in maniera altamente qualificata e di merito le iniziative intraprese. Inoltre, oltre l’azione diretta, Feditalimprese potrà erogare contributi, effettuare beneficenza e compiere ogni atto giuridico utile per il conseguimento delle finalità di cui sopra, ivi compresa l’acquisizione e l’alienazione di partecipazioni, anche azionarie, in società di capitali, nonché aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, europei ed internazionali.

TITOLO II

Il sistema confederale: organizzazione e funzioni

Art. 8 – Il sistema confederale:

  • Feditalimprese” è il livello nazionale del sistema;

  • “Feditalimprese Associazioni di Categoria Nazionali”.

  • “Feditalimprese Regionali”;

  • “Feditalimprese Provinciali”

  • Feditalimprese Comunali”

  1. “Feditalimprese”, “Feditalimprese Regionali”, “Feditalimprese Associazioni di Categoria Nazionali” sono associazioni di diritto privato dotate, fra loro reciprocamente e nei confronti dei terzi, di autonomia statutaria, economica, finanziaria e patrimoniale, in conformità con le disposizioni del presente Statuto.

  2. Tutti i livelli che compongono il sistema confederale conformano la propria azione ai principi e agli scopi previsti dal presente Statuto.

  3. Ad ogni livello del sistema, i soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso il pertinente livello del sistema, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.

  4. Sono inoltre riconosciuti dal sistema confederale gli enti e gli organismi collegati di cui ai successivi articoli e, come particolari raggruppamenti di interesse, il Gruppo “Feditalimprese Giovani Imprenditori” il gruppo “Donna Impresa” ed il gruppo “Feditalimprese Terza Età”. Questi ultimi sono equiparati ai livelli del Sistema di cui ai commi precedenti.

  5. L’organizzazione dei livelli che compongono il sistema confederale si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell’adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi dei soggetti rappresentati.

  6. In mancanza e/o in attesa di costituzione delle relative Feditalimprese Regionali come associazione di diritto privato, la Confederazione potrà istituire sedi Regionali, Provinciali e Comunali, in modo diretto con la nomina del direttivo e di tutte le figure necessarie.

Art. 9 – Adesione ed inquadramento degli associati

  1. Ogni impresa, imprenditore, professionista, lavoratore autonomo, anche uscito dall’attività per limiti di anzianità o vecchiaia, che entra a far parte del sistema di “Feditalimprese” attraverso l’adesione, è titolare del rapporto associativo ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dagli Statuti degli altri livelli del sistema.

  2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, l’adesione al sistema confederale comporta obbligatoriamente l’inquadramento dell’associato al livello territoriale, settoriale e categoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto. Il compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli associati è elemento caratterizzante per il riconoscimento del patrimonio associativo quale valore condiviso del sistema, per la coerente e coesa tutela dello stesso,nonché condizione di unità organizzativa. Esso viene quindi perseguito da tutti i livelli del sistema. A tal fine, la Confederazione promuove, previa approvazione del Consiglio, conseguenti protocolli d’intesa, sia in ordine a specifiche casistiche sia sul piano generale.

  3. L’adesione alla Feditalimprese avviene con presentazione della domanda di associazione per iscritto. La domanda deve contenere l’espressa accettazione delle norme del presente statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti nonché del Codice Etico confederale e della Carta dei valori associativi. All’atto dell’ammissione il socio si obbliga al pagamento, in favore della Associazione, del contributo associativo ed eventuali contributi appositamente deliberati dal Consiglio, detti contributi dovranno essere versati secondo misura e modalità stabilite annualmente. La quota associativa non è trasmissibile se non a causa di morte e non è rivalutabile. Feditalimprese ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Catania, quale foro esclusivo, nei confronti dei soci morosi o inadempienti che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi per l’anno in corso. L’adesione vale per un anno e decorrerà dal primo giorno in cui è stata presentata e/o accettata la domanda di iscrizione, essa si intende tacitamente rinnovata per gli anni successivi, qualora non vengano presentate le dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno in corso. Le domande di adesione saranno accolte o rigettate dal Consiglio della Confederazione con delibera motivata.

  1. SOCI FONDATORI, ED ONORARI

I soci a tutti gli effetti acquistano detta qualifica con la delibera di ammissione, assumendosi gli obblighi inerenti lo status, ivi compresa l’obbligazione a corrispondere i relativi contributi. I Soci Fondatori assumono detta qualifica, che comporta privilegi di voto per l’elezione del consiglio, per il solo fatto di aver partecipato alla costituzione dell’Associazione. I Soci Onorari sono quelli ammessi al diritto di voto per l’elezione del consiglio e raggiungono tale qualifica su delibera del Consiglio, di norma sono i Responsabili e/o Segretari Regionali, Provinciali e/o rappresentanti legali di Associazioni, Enti, ed Organizzazioni aderenti.

L’Ammontare annuo del contributo associativo può essere diverso per singola categoria di Soci, così come può essere stabilito annualmente il contributo una tantum al momento dell’ammissione.

I soci sono tenuti ad agire in conformità a quanto disposto dai successivi art. ed usufruiscono dei servizi forniti dall’associazione.

  1. PERDITA QUALITA’ DI SOCIO

La qualità di soci si perde:

  1. per il venir meno dei requisiti previsti dallo statuto;

  2. per il venir meno dei requisiti che ne avevano determinato l’ammissione;

  3. per grave inadempienza agli obblighi morali stabiliti nei codici etici sopra menzionati;

  4. per una condotta contrastante con le finalità dell’Associazione;

  5. per mancato pagamento della quota annuale o dei contributi “una tantum” sia ordinari che straordinari deliberati;

  6. per l’eventuale esclusione deliberata a carico di quei soci che per aver contravvenuto agli obblighi del presente statuto o per altri motivi rendessero incompatibile la loro presenza tra gli iscritti dell’associazione.

Il verificarsi delle predette circostanze deve essere accertato e deliberato dal Consiglio. Avverso la delibera del Consiglio è ammesso il ricorso al collegio dei probiviri secondo quanto predisposto dallo statuto.

  1. DIRITTI ED OBBLIGHI

L’adesione alla Feditalimprese comporta l’accettazione e l’osservanza delle norme contenute nel presente statuto, nonché di quelle che verranno assunte dai competenti organi statutari. Si impegnano pure a dare la loro collaborazione all’Associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali ed a fornire quelle notizie sulla propria attività che verranno richieste dagli organi dell’Associazione, salve le imprescindibili esigenze di riservatezza.

L’Associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai soci solo per il perseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche soltanto previo assenso degli interessati.

Gli associati non in regola con il pagamento dei contributi non possono usufruire dei servizi della Feditalimprese, non possono ricoprire cariche associative, ovvero ne decadono, né esercitare gli altri diritti sociali.

L’attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell’immagine della categoria, tutelata dalla Associazione, né alcuno dei suoi partecipanti.

In particolare il socio deve:

  1. partecipare attivamente alla vita associativa;

  2. applicare convenzioni,contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato da Feditalimprese

  3. versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dalla Feditalimprese .

  1. RECESSO DEI SOCI

Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede, in ogni caso, la data di consegna all’Ufficio postale.

Il socio può recedere dall’Associazione con effetto dal 1° Gennaio dell’anno successivo, indirizzando lettera raccomandata al consiglio, entro il 30 Settembre dell’anno in corso. Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi né all’abbuono di quelli dovuti per l’esercizio in corso.

Art. 10 – “Feditalimprese”

  1. Feditalimprese è il livello nazionale del sistema, elabora ed esprime la sintesi degli interessi di cui l’intero sistema è portatore. E’ titolare esclusiva della denominazione di cui all’art. 1 del presente Statuto e del relativo logo.

  2. Feditalimprese in aggiunta a quanto previsto dall’Art. 7 svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

    1. rappresenta gli interessi generali dei settori economici, anche attraverso loro forme di coordinamento, delle imprese e degli ambiti organizzativi che si riconoscono nel sistema presso le istituzioni e gli organismi nazionali, europei ed internazionali;

    2. promuove la formazione imprenditoriale e l’elevazione culturale degli imprenditori associati e degli addetti ai settori rappresentati, anche mediante la costituzione o la partecipazione ad appositi organismi;

    3. stipula contratti e accordi collettivi attinenti alla disciplina dei rapporti di lavoro e agli interessi generali delle imprese e dei soggetti rappresentati;

    4. favorisce lo sviluppo delle strutture economiche anche attraverso forme di collaborazione o associazionismo fra le imprese o tra i diversi livelli del sistema confederale;  

    5. assiste ogni componente del sistema confederale nelle attività di tutela e promozione delle imprese e dei soggetti associati secondo i rispettivi ambiti di competenza, assicurandone la coerenza dei comportamenti;

    6. organizza, direttamente od indirettamente, ricerche e studi, momenti di confronto pubblico, forum, seminari di studio ed iniziative similari su temi economici, sociali e/o culturali e su istituzioni di generale interesse, nazionale, europeo ed internazionale;

    7. concorre a promuovere processi di ammodernamento delle pubbliche amministrazioni idonei a consentire lo sviluppo del sistema economico nazionale e, in particolare, delle imprese rappresentate;

    8. promuove la costituzione e/o partecipa a istituti, società, associazioni ed enti, di qualsiasi natura giuridica, finalizzati allo sviluppo, alla formazione professionale, all’assistenza tecnica, finanziaria, previdenziale, sociale e culturale dei settori e delle imprese rappresentate e vi concorre anche con propri mezzi patrimoniali e finanziari;

    9. promuove strumenti di previdenza ed assistenza sanitaria integrativa a favore degli imprenditori associati e degli addetti ai settori rappresentati, anche mediante la costituzione o la partecipazione ad appositi organismi;

    10. esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o da deliberazioni dei propri Organi che non siano in contrasto con il presente Statuto.

  1. In aggiunta alle precedenti funzioni, all’interno del sistema confederale, “Feditalimprese”:

    1. esprime, nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti, linee di indirizzo vincolanti per tutto il sistema confederale e ne assicura la coerente attuazione;

    2. verifica che i soci della Confederazione, per tutta la durata del rapporto associativo, restino in possesso dei requisiti di appartenenza e mantengano nei rispettivi Statuti i contenuti previsti dall’art. 18 del presente Statuto, a tale scopo avvalendosi anche di un’apposita Commissione tecnica di sistema, nominata dal Consiglio su proposta del Presidente e coordinata dal Direttore Generale;

    3. attraverso il Collegio dei Probiviri, svolge azione conciliativa tra i soci della Confederazione, secondo quanto stabilito all’art. 40 del presente Statuto;

    4. opera per il complessivo miglioramento strutturale e funzionale del sistema confederale e di ogni componente dello stesso, a tal scopo utilizzando gli strumenti giuridici, economici ed organizzativi ritenuti più adeguati al fine di assicurare ai suoi soci attività di servizio, di consulenza, assistenza, formazione e informazione;

    5. assicura la ripartizione delle risorse comuni fra i diversi livelli che compongono il sistema confederale, avendo riguardo a contemperare i diritti di ciascuno di essi con le esigenze di solidarietà e gli obiettivi del sistema stesso;

    6. realizza, nelle forme ritenute più opportune, interventi di formazione dei dirigenti politici del sistema e cura la formazione dei quadri direttivi tecnici del sistema;

    7. assicura una adeguata rappresentanza del sistema presso l’Unione europea e a livello internazionale.

  1. Per quanto attiene alla funzione di contrattazione collettiva di cui al superiore comma 2, si stabilisce che:

    1. la stipulazione di contratti e accordi collettivi nazionali di carattere generale spetta a “Feditalimprese” che vi provvede, previa consultazione dei livelli del sistema interessati, mediante un’apposita Commissione Sindacale presieduta dal Presidente Nazionale o da un suo delegato;

    2. la Commissione sindacale è nominata dal Consiglio su proposta del Presidente ed opera secondo le direttive e il mandato da esso impartiti;

    3. la stipulazione di contratti e accordi che interessano un singolo settore o una singola categoria aventi particolari caratteristiche può essere demandata alla “Feditalimprese Associazione di Categoria Nazionale” interessata; nel caso specifico detti contratti e accordi sono negoziati e firmati congiuntamente a “Feditalimprese”;

    4. il sistema confederale non riconosce validità ad accordi e contratti nazionali stipulati senza la partecipazione di “Feditalimprese” ;

    5. la stipulazione di eventuali contratti o accordi integrativi territoriali nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite con apposito Regolamento approvato dal Consiglio è demandata alle corrispondenti “Feditalimprese Regionali” e/o “Feditalimprese Provinciali”. Il Sistema confederale non riconosce validità ad accordi e contratti stipulati in contrasto con le linee guida e le procedure definite. I contratti o accordi integrativi concernenti singoli settori o categorie sono negoziati e firmati congiuntamente dal Sindacato regionale e/o territoriale del settore o della categoria interessata e dalla “Feditalimprese Regionale” e/o “Feditalimprese Provinciale” competente, sempre dopo aver avuto le necessarie autorizzazioni scritte da parte della direzione nazionale

  1. Per l’assolvimento delle funzioni di cui al presente articolo, Feditalimprese dovrà:

    1. disporre di strutture adeguate sul piano delle risorse organizzative, umane e finanziarie al fine della più efficace attività di rappresentanza, promozione, tutela e servizio nei confronti degli associati e per lo sviluppo complessivo del sistema confederale;

    2. svolgere esclusivamente attività coerenti con gli scopi statutari e volte a beneficio degli associati e del sistema confederale;

    3. garantire la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate, secondo le modalità previste in apposito regolamento deliberato dal Consiglio.

Art. 11 – “Feditalimprese Regionali”

  1. Le “Feditalimprese Regionali” sono il livello regionale del sistema confederale. 

  2. La Confederazione non ammette più di una “Feditalimprese Regionale” per la stessa regione. Sulla base di adeguate motivazioni di ordine economico ed organizzativo, è ammessa, previa deliberazione del Consiglio Nazionale, la costituzione di “Feditalimprese Interregionali” che individuino, come proprio ambito di azione univoca ed unitaria, il territorio formato da più regioni. La costituzione di una “Feditalimprese Interregionale” esclude la presenza di “Feditalimprese Regionali” nel medesimo territorio. Ai fini del presente Statuto, le “Feditalimprese Interregionali” sono equiparate alle “Feditalimprese Regionali”.

  3. La conformità degli Statuti delle “Feditalimprese Regionali”, che possono prevedere l’adesione anche di Associazioni regionali di settore e di categoria, nonché delle loro eventuali modificazioni, ai contenuti di cui all’art. 18 del presente Statuto è valutata dal Consiglio Nazionale, che ne delibera l’approvazione.

  4. Le “Feditalimprese Regionali” rappresentano in ciascuna sede regionale nel rispetto dei principi di specializzazione, decentramento, sussidiarietà ed adeguatezza e attraverso forme di concertazione con le articolazioni settoriali e categoriali il sistema confederale nelle materie di competenza delle Regioni.

  5. Ai fini di cui sopra, ciascuna “Feditalimprese Regionale” adotta nel proprio Statuto e svolge le seguenti funzioni fondamentali:

    1. concorrere, nei modi e nelle forme ritenute più opportune, alla definizione delle politiche del sistema confederale in ambito regionale, promuovendole presso ogni istanza politica, istituzionale, economica, sociale operante in detto ambito;

    2. sostenere e coordinare l’azione delle proprie Associazioni costituenti nell’espletamento di funzioni di rilevanza regionale o interprovinciale;

    3. designare o nominare propri rappresentanti o delegati in consessi, enti, organismi, o commissioni regionali, presso i quali la rappresentanza degli interessi regionali delle categorie rappresentate sia richiesta o ammessa, previo raccordo con le stesse categorie e sempre dopo aver avuto il consenso scritto dalla Giunta Nazionale;

    4. coordinare la propria attività per i problemi di ordine sociale con le rappresentanze degli enti ed organismi collegati alla Confederazione di cui al presente Statuto, operanti in ambito regionale;

    5. stipulare contratti integrativi o accordi sindacali, secondo le disposizioni del presente Statuto;

    6. esercitare ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il proprio e con il presente Statuto.

  1. Al fine dello svolgimento delle funzioni fondamentali di cui al precedente comma, le “Feditalimprese Regionali” provvedono, sulla base di piani organizzativi, al finanziamento ed all’organizzazione delle corrispondenti “Feditalimprese Provinciali” e “Feditalimprese Comunali” di competenza, prevedendo nei rispettivi Statuti il detto finanziamento, in conformità con quanto disposto dal presente Statuto. Le modalità, i tempi di erogazione, le percentuali verranno stabilite dalla Giunta Nazionale di anno in anno è comunicate alle “Feditalimprese Regionali” le quali si occuperanno della ripartizione dei fondi.

  2. Le “Feditalimprese Provinciali” possono, con deliberazione condivisa, assunta da ciascuno dei competenti Organi di livello territoriale e ratificata dal competente Organo dell’Unione Regionale, assegnare o delegare alla corrispondente “Feditalimprese Regionale” lo svolgimento di ulteriori e specifiche funzioni, quali ad esempio:

    1. la diffusione e la realizzazione di programmi e progetti di sistema extraterritoriale, regionale od interregionale, anche attraverso l’attività svolta da apposite strutture di servizio promosse o partecipate dalla stessa “Feditalimprese Regionale” e/o dagli altri livelli del sistema confederale;

    2. il sostegno, il coordinamento o l’esecuzione diretta di particolari o specifiche attività di propria competenza o di competenza di altri livelli del sistema in ambito regionale, ove ciò risulti utile e funzionale al perseguimento degli scopi del sistema stesso;

    3. lo svolgimento di attività di ricerca, formazione professionale, promozione dell’immagine del sistema in ambito regionale o di qualunque altra attività che non sia in contrasto con gli scopi del sistema confederale, anche ai fini di generazione di economie di scala o di scopo tra i soggetti del sistema operanti a livello regionale.

  1. Laddove le “Feditalimprese Regionali” risultassero non in grado di far fronte agli impegni statutari obbligatori di cui al superiore comma 5, ovvero laddove le “Feditalimprese Provinciali” risultassero inadempienti od impossibilitate ad adempiere agli obblighi di cui al superiore comma 6, laddove le stesse “Feditalimprese Provinciali” ne facciano richiesta alla Giunta Nazionale, “Feditalimprese” ha facoltà di individuare nonché disporre l’attuazione delle soluzioni organizzative atte a garantire le migliori condizioni di funzionamento e sviluppo del sistema in ambito regionale, anche di carattere temporaneo o sperimentale. Le decisioni relative sono deliberate dalla Giunta Nazionale ed hanno carattere vincolante per i soggetti ed i livelli del sistema interessati.

  2. Per armonizzare le iniziative regionali con la politica della Confederazione sul piano nazionale ed assicurare uniformità d’indirizzo nelle materie di competenza delle “Feditalimprese Regionali”, è istituita la Conferenza delle “Feditalimprese Regionali”. La Conferenza è composta dai Presidenti delle “Feditalimprese Regionali” ed è presieduta dal Presidente Nazionale. Il suo funzionamento è disciplinato sulla base di apposito regolamento deliberato dal Consiglio Nazionale, che prevederà criteri per la rappresentanza, coerenti con quanto disposto dal presente Statuto. Alla Conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i Direttori o Segretari Generali delle “Feditalimprese Regionali”.

  3. Tutte le azioni di ordinaria e straordinaria amministrazione svolte dalle “Feditalimprese Regionali” (od Interregionali) devono essere comunicate per iscritto alla Giunta Nazionale di Feditalimprese la quale potrà deliberare eventuale revoca e/o parere vincolante.

Art. 12 – “Feditalimprese Provinciale” e “Feditalimprese Comunale”

Le “Feditalimprese Provinciali”

  1. Le “Feditalimprese Provinciali” fanno parte della struttura di Feditalimprese Regionale e sono il livello sub-regionale del sistema confederale e, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 9 del presente Statuto, associano le imprese, gli imprenditori, i professionisti ed i lavoratori autonomi, ovvero le associazioni di imprese, di imprenditori, di professionisti e di lavoratori autonomi, con sede od unità locali nel territorio di propria competenza.

  2. La Confederazione non ammette più di una “Feditalimprese Provinciale” per la medesima area territoriale. Sulla base di adeguate motivazioni di ordine economico ed organizzativo e previa deliberazione assunta dai competenti Organi delle Feditalimprese Provinciale interessate, è ammessa, mediante deliberazione del Consiglio Nazionale, la costituzione di “Feditalimprese pluri-provinciale” che individuino, come proprio ambito di azione univoca ed unitaria, il territorio formato da più aree territoriali. La costituzione di una “Feditalimprese pluri-provinciale” esclude la presenza di altre “Feditalimprese Provinciale” nel medesimo territorio. Nel caso di istituzione di nuove province ovvero di soppressione di province esistenti, le previgenti e interessate “Feditalimprese Provinciali”, manterranno di norma i pregressi ambiti territoriali di rappresentanza, costituendosi anche sulla scorta di accordi territoriali interassociativi promossi dalla Confederazione in riferimento ai requisiti di cui all’art. 18 del presente Statuto quali “Feditalimprese Provinciali” di ambito interprovinciale ovvero quali “Feditalimprese Provinciali” aventi ambito territoriale di rappresentanza diverso dai nuovi confini amministrativi delle province; in entrambi i casi tali strutture sono equiparate, ai sensi del presente Statuto, alle previgenti “Feditalimprese Provinciali”.

  3. La struttura e la composizione delle “Feditalimprese Provinciali”, è valutata dal Consiglio Regionale, che ne delibera l’approvazione dopo aver comunicato per iscritto alla Giunta Nazionale la quale può esprime parere vincolante.

  1. Organizzazione Provinciale:

  1. Il Consiglio Provinciale;

  2. Il Segretario Provinciale;

  3. Il Direttore Provinciale;

  4. I Direttori di Settore.

  1. a) Il Consiglio Provinciale:

Il Consiglio Provinciale è composto da un minimo di 3 consiglieri, fanno parte del consiglio provinciale:

  1. Il Segretario Provinciale;

  2. Il Direttore Provinciale;

  3. I Direttori di Settore;

  4. Il Segretario Provinciale di “Donna Impresa”;

  5. Il Segretario Provinciale di “Feditalimprese Giovani Imprenditori”

  6. Il Segretario Provinciale di “Feditalimprese Terza Età”

  1. b) Il Segretario Provinciale:

Il Segretario Provinciale dura in carica 5 anni ed è rieleggibile, rappresenta Feditalimprese in ambito provinciale.

Il segretario Provinciale esercita i poteri che gli sono conferiti nel rispetto del presente statuto ed in particolare provvede:

  1. Attuare le indicazioni programmatiche approvate dal direzione Nazionale;

  2. Sottoporre al consiglio provinciale i piani annuali di attività;

  3. Nominare il Direttore Provinciale ed i Direttori di Settore con l’obbligo di ratifica dell’esecutivo Nazionale;

  4. Coordinare le attività dei servizi nell’ambito della propria provincia in armonia con le Direttive Nazionali;

  1. c) Il Direttore Provinciale:

Il Direttore Provinciale dura in carica 5 anni ed è rieleggibile. Egli ed il suo operato risponde direttamente al Segretario Provinciale ed ha i seguenti compiti:

  1. Attuare i programmi di espansione deliberati dagli organi statutari;

  2. Ha la responsabilità del funzionamento del ufficio Provinciale;

  3. Propone attività per il potenziamento della struttura;

  4. Mantiene i rapporti del livello provinciale con gli altri livelli organizzativi provinciali;

  1. d) I Direttori di Settore:

I Direttori di Settore durano in carica 5 anni è sono rieleggibili.

Svolgono l’attività di coordinamento e responsabilità del settore/categoria di competenza, lavorano a stretto contatto con il Direttore Provinciale ed il Segretario Provinciale.

  1. Le “Feditalimprese Provinciali”, rappresentano la Confederazione nel territorio di propria competenza.

  2. Le “Feditalimprese Provinciali”, in particolare:

    1. rappresentano e tutelano gli associati nell’ambito del territorio di propria competenza e, attraverso forme di concertazione con le articolazioni settoriali e categoriali, nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni, gli enti e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale;

    2. organizzano ed erogano servizi agli associati e ne incentivano lo sviluppo in coerenza con le esigenze degli stessi associati;

    3. si dotano della struttura organizzativa più consona alle loro esigenze, anche delegando funzioni specifiche a proprie articolazioni organizzative;

    4. d’intesa con la “Feditalimprese Associazioni di Categoria Nazionali”, favoriscono la costituzione ed il funzionamento, a livello di propria competenza, delle proprie articolazioni organizzative, secondo le politiche e le direttive confederali;

    5. Su delega della “Feditalimprese Regionale” possono stipulare contratti integrativi o accordi sindacali, in conformità con quanto previsto dal presente Statuto;

    6. hanno piena ed esclusiva responsabilità delle loro politiche finanziarie;

    7. possono assegnare o delegare ad esse ulteriori funzioni, secondo quanto previsto dal presente Statuto;

    8. esercitano ogni altra funzione che sia ad esse conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto.

  1. Le “Feditalimprese Provinciali”, esercitano la propria attività mediante gli organi associativi previsti, nei quali, nel rispetto dei principi della rappresentatività sul territorio e del pluralismo imprenditoriale, devono trovare coerente ed adeguata presenza i diversi settori economici rappresentati nel sistema confederale.

  2. Tutte le azioni di ordinaria e straordinaria amministrazione svolte dalle “Feditalimprese Provinciali” devono essere comunicate ed approvate dalle “Feditalimprese Regionali” (od Interregionali) che a sua volta si occuperanno di comunicare per iscritto alla Giunta Nazionale di Feditalimprese la quale potrà deliberare eventuale revoca e/o parere vincolante.

Le “Feditalimprese Comunali”

  1. Le “Feditalimprese Comunali” fanno parte della struttura di Feditalimprese Regionale e sono il livello inferiore di “Feditalimprese Provinciale” del sistema confederale e, nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto, associano le imprese, gli imprenditori, i professionisti ed i lavoratori autonomi, ovvero le associazioni di imprese, di imprenditori, di professionisti e di lavoratori autonomi, con sede od unità locali nel territorio di propria competenza.

  2. La struttura e la composizione delle “Feditalimprese Comunali”, è valutata dal Consiglio Regionale, che ne delibera l’approvazione dopo aver comunicato per iscritto alla Giunta Nazionale la quale può esprime parere vincolante.

  1. Organizzazione Comunale:

  1. Il Consiglio Comunale;

  2. Il Segretario Comunale;

  3. Il Direttore Comunale;

  4. I Direttori di Settore.

  1. a) Il Consiglio Comunale:

Il Consiglio Comunale è composto da un minimo di 3 consiglieri, fanno parte del consiglio provinciale:

  1. Il Segretario Comunale;

  2. Il Direttore Comunale;

  3. I Direttori di Settore;

  4. Il Segretario Comunale di “Donna Impresa”;

  5. Il Segretario Comunale di “Feditalimprese Giovani Imprenditori”

  6. Il Segretario Comunale di “Feditalimprese Terza Età

  1. b) Il Segretario Comunale:

Il Segretario Comunale dura in carica 5 anni ed è rieleggibile, rappresenta Feditalimprese in ambito Comunale.Il segretario Comunale esercita i poteri che gli sono conferiti nel rispetto del presente statuto ed in particolare provvede:

  1. Attuare le indicazioni programmatiche approvate dal direzione Nazionale;

  2. Sottoporre al consiglio comunale i piani annuali di attività;

  3. Nominare il Direttore Comunale ed i Direttori di Settore con l’obbligo di ratifica dell’esecutivo Nazionale;

  4. Coordinare le attività dei servizi nell’ambito della proprio comune in armonia con le Direttive Nazionali;

  1. c) Il Direttore Comunale:

Il Direttore Comunale dura in carica 5 anni ed è rieleggibile. Egli ed il suo operato risponde direttamente al Segretario Comunale ed ha i seguenti compiti:

  1. Attuare i programmi di espansione deliberati dagli organi statutari;

  2. Ha la responsabilità del funzionamento del ufficio Comunale;

  3. Propone attività per il potenziamento della struttura;

  4. Mantiene i rapporti del livello Comunale con gli altri livelli organizzativi Comunali;

  1. d) I Direttori di Settore:

I Direttori di Settore durano in carica 5 anni è sono rieleggibili.

Svolgono l’attività di coordinamento e responsabilità del settore/categoria di competenza, lavorano a stretto contatto con il Direttore Comunale ed il Segretario Comunale.

  1. Le “Feditalimprese Comunali”, rappresentano la Confederazione nel territorio di propria competenza.

  2. Le “Feditalimprese Comunali”, in particolare:

    1. rappresentano e tutelano gli associati nell’ambito del territorio di propria competenza e, attraverso forme di concertazione con le articolazioni settoriali e categoriali, nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni, gli enti e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale;

    2. organizzano ed erogano servizi agli associati e ne incentivano lo sviluppo in coerenza con le esigenze degli stessi associati;

    3. si dotano della struttura organizzativa più consona alle loro esigenze, anche delegando funzioni specifiche a proprie articolazioni organizzative;

    4. d’intesa con la “Feditalimprese Associazioni di Categoria Nazionali”, favoriscono la costituzione ed il funzionamento, a livello di propria competenza, delle proprie articolazioni organizzative, secondo le politiche e le direttive confederali;

    5. Su delega della “Feditalimprese Regionale” possono stipulare contratti integrativi o accordi sindacali, in conformità con quanto previsto dal presente Statuto;

    6. hanno piena ed esclusiva responsabilità delle loro politiche finanziarie;

    7. possono assegnare o delegare ad esse ulteriori funzioni, secondo quanto previsto dal presente Statuto;

    8. esercitano ogni altra funzione che sia ad esse conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto.

  1. Le “Feditalimprese Comunali”, esercitano la propria attività mediante gli organi associativi previsti, nei quali, nel rispetto dei principi della rappresentatività sul territorio e del pluralismo imprenditoriale, devono trovare coerente ed adeguata presenza i diversi settori economici rappresentati nel sistema confederale.

  2. Le “Feditalimprese Comunali” sono il sub-livello delle “Feditalimprese Provinciali” è sono sottoposte a controllo delle stesse che ne coordinano la loro regolare amministrazione.

  3. Tutte le azioni di ordinaria e straordinaria amministrazione svolte dalle “Feditalimprese Comunali” devono essere comunicate ed approvate dalle “Feditalimprese Regionali” (od Interregionali) che a sua volta si occuperanno di comunicare per iscritto alla Giunta Nazionale di Feditalimprese la quale potrà deliberare eventuale revoca e/o parere vincolante.

Art. 13 – “Feditalimprese Associazioni di Categoria Nazionali”

  1. Le “Feditalimprese Associazioni di Categoria Nazionali” sono livelli verticali nazionali del sistema confederale e, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto, associano tutte le imprese, gli imprenditori, i professionisti ed i lavoratori autonomi, ovvero le associazioni di imprese, di imprenditori, di professionisti e di lavoratori autonomi, che afferiscono alla tipologia categoriale rappresentata dalla corrispondente “Feditalimprese Associazione di Categoria Nazionale”.

  2. Le “Feditalimprese Associazioni di Categoria Nazionali” concorrono a comporre il sistema di “Feditalimprese” e sono il livello confederale di organizzazione e rappresentanza degli interessi per gli specifici ambiti settoriali e categoriali riconosciuti.

  3. Gli ambiti di rappresentanza settoriali e categoriali delle “Feditalimprese Associazioni di Categoria Nazionali” sono definiti dal Consiglio Nazionale.

  4. La conformità degli Statuti delle “Feditalimprese Associazioni di Categoria Nazionali”, nonché delle loro eventuali modificazioni, ai contenuti di cui al presente Statuto è valutata dal Consiglio Nazionale, che ne delibera l’approvazione.

  5. Le “Feditalimprese Associazioni di Categoria Nazionali” si organizzano, di norma, in maniera decentrata sul territorio, a livello regionale e territoriale, nell’ambito delle “Feditalimprese Regionali” delle “Feditalimprese Provinciali” e/o “Feditalimprese Comunali”, secondo le modalità stabilite dagli Statuti dei livelli regionali del sistema confederale.

  6. Le “Feditalimprese Associazioni di Categoria Nazionali” esercitano la propria attività mediante gli organi associativi previsti dai rispettivi Statuti, nei quali, nel rispetto dei principi della rappresentatività e del pluralismo imprenditoriale, devono trovare coerente ed adeguata presenza i diversi ambiti categoriali e professionali rappresentati.

  7. Le “Feditalimprese Associazioni di Categoria Nazionali” partecipano alla contrattazione collettiva e stipulano contratti e accordi sindacali, in conformità con quanto previsto dal presente Statuto. Esse provvedono inoltre alla rappresentanza ed alla tutela degli interessi sociali ed economici delle imprese e degli imprenditori associati, alla elaborazione di studi e proposte, alla promozione o erogazione di servizi concernenti i mercati e le politiche settoriali e categoriali, alla definizione dei criteri di qualità delle imprese e delle attività economiche di settore e di categoria, alla formazione professionale specialistica, al monitoraggio permanente di settore e di categoria. Esse rappresentano la Confederazione, per quanto di propria competenza, nei confronti di Amministrazioni, Enti ed Istituzioni, nazionali, comunitari ed internazionali.

  8. Le “Feditalimprese Associazioni di Categoria Nazionali” esercitano ogni altra funzione che sia ad esse conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri o della Confederazione, che non siano in contrasto con il proprio e con il presente Statuto.

  9. Ai fini del rafforzamento della rappresentanza unitaria di specifici comparti economici e per lo sviluppo di politiche generali di interesse di tali comparti, la Confederazione promuove e sostiene strutture associative di coordinamento tra le “Feditalimprese Associazioni di Categoria Nazionali” interessate.

  10. Tutte le azioni di ordinaria e straordinaria amministrazione svolte dalle “Feditalimprese Associazioni di Categoria Nazionali” devono essere comunicate per iscritto alla Giunta Nazionale di Feditalimprese la quale potrà deliberare eventuale revoca e/o parere vincolante.

Art. 14 – Enti ed organismi collegati diversi dalle società

  1. Sono enti ed organismi collegati alla Confederazione quelli costituiti e/o promossi dalla stessa, diversi dalle società.

  2. Con deliberazione del Consiglio Nazionale possono essere riconosciuti, come enti collegati, anche quelli ai quali la Confederazione soltanto partecipi.

  3. Con deliberazione della Giunta Nazionale, gli enti collegati, tramite loro rappresentanti o delegati, possono essere ammessi a partecipare a organismi tecnici o commissioni consultive confederali in cui la loro competenza o esperienza rivestano specifica rilevanza.

  4. Gli enti collegati diversi dalle società, devono prevedere nei rispettivi Statuti norme idonee a garantire un’adeguata presenza di esponenti del sistema confederale nei propri Organi associativi ed il coordinamento della propria attività con i diversi livelli organizzativi del sistema di “Feditalimprese”.

Art. 15 – Gruppo Feditalimprese Giovani Imprenditori

  1. Presso “Feditalimprese” è costituito il Gruppo “Feditalimprese Giovani Imprenditori”, composto da associati.

  2. Presso ogni livello del Sistema può essere costituito il Gruppo “Feditalimprese Giovani Imprenditori”. Con regolamento approvato dal rispettivo Consiglio di ciascun livello, è determinato il funzionamento, ad ogni livello del sistema confederale presso cui il Gruppo sia costituito, della Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo, in analogia con quanto previsto per il funzionamento dei corrispondenti Organi associativi confederali.

  3. Scopo del Gruppo è di concorrere, per i particolari profili attinenti all’imprenditoria giovanile,valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati dal sistema confederale. A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi dei diversi livelli del sistema, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d’intesa con i competenti Organi associativi dei diversi livelli del sistema stesso.

Art. 16 – Gruppo “Donna Impresa” e “Feditalimprese Terza Età”

Gruppo “Donna Impresa”

  1. Presso “Feditalimprese” è costituito il Gruppo “Donna Impresa”, composto dalle imprenditrici associate.

  2. Presso ogni livello del Sistema può essere costituito il Gruppo “Donna Impresa”. Con regolamento approvato dal rispettivo Consiglio di ciascun livello, è determinato il funzionamento, ad ogni livello del sistema confederale presso cui il Gruppo sia costituito, della Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo, in analogia con quanto previsto per il funzionamento dei corrispondenti Organi associativi confederali.

  3. Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili attinenti all’imprenditoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati dal sistema confederale. A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi dei diversi livelli del sistema, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d’intesa con i competenti Organi associativi dei diversi livelli del Sistema stesso.

Gruppo “Feditalimprese Terza Età”

  1. Presso “Feditalimprese” è costituito il Gruppo “Feditalimprese Terza Età”, composto da associati.

  2. Presso ogni livello del Sistema può essere costituito il Gruppo “Feditalimprese Terza Età”. Con regolamento approvato dal rispettivo Consiglio di ciascun livello, è determinato il funzionamento, ad ogni livello del sistema confederale presso cui il Gruppo sia costituito, della Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo, in analogia con quanto previsto per il funzionamento dei corrispondenti Organi associativi confederali.

  3. Scopo del Gruppo è di concorrere, per i particolari profili attinenti la terza età, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati dal sistema confederale. Tende ad elevare la qualità della vita dei propri soci attraverso iniziative volte alla socializzazione e alla valorizzazione del loro ruolo nell’ambito della società. A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi dei diversi livelli del sistema, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d’intesa con i competenti Organi associativi dei diversi livelli del sistema stesso. Oltre a favorire il “pensionamento attivo” ed il benessere degli anziani, ed offrire servizi qualificati direttamente o indirettamente, di stipulare convenzioni utili nell’interesse della categoria

TITOLO III

Il sistema confederale: requisiti di appartenenza e di ammissione

Art. 17 – Requisiti di appartenenza al sistema confederale

Fanno parte del sistema associativo confederale, ai sensi dell’art. 9, le imprese, gli imprenditori, i professionisti e i lavoratori autonomi, le associazioni, che:

  1. condividono e rispettano lo Statuto e il Codice Etico di “Feditalimprese”, nonché gli Statuti degli altri livelli del sistema cui sono associati;

  2. contribuiscono, con le quote associative e con la partecipazione attiva, alla vita e allo sviluppo del sistema confederale.

Art. 18 – Requisiti di appartenenza e di ammissione alla Confederazione

  1. Possono essere ammesse alla Confederazione le Associazioni con scopi inerenti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
    1. avere uno Statuto in armonia con il presente Statuto e conforme ai contenuti vincolanti di cui al successivo comma;

    2. disporre autonomamente di strutture adeguate sul piano delle risorse organizzative, umane e finanziarie al fine della più efficace attività di rappresentanza, promozione, tutela e servizio nei confronti degli associati e per lo sviluppo complessivo del sistema confederale;

    3. svolgere esclusivamente attività coerenti con gli scopi statutari e volte a beneficio degli associati e della Confederazione;

    4. garantire la necessaria trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa dell’associazione, mettendo a disposizione di “Feditalimprese”, in maniera periodica o su richiesta, i dati associativi, i bilanci e, laddove ritenuto necessario, ogni documento contabile o amministrativo idoneo a dimostrare la correttezza e la trasparenza della gestione dell’associazione stessa, nonché delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate;

    5. accettare che “Feditalimprese” effettui, nelle forme e con gli strumenti ritenuti più opportuni, attività di costante monitoraggio in ordine alla permanenza dei suddetti requisiti, nonché di acquisizione degli elenchi dei soci e delle informazioni relative alle quote associative da questi versate, ai fini del più corretto ed equilibrato sviluppo complessivo del sistema confederale.

  1. 2. Gli Statuti delle “Feditalimprese Regionali” e delle “Feditalimprese Associazioni di Categoria Nazionali” associati alla Confederazione prevedono:

    1. l’esplicita attestazione di appartenenza al sistema confederale di “Feditalimprese”, di accettazione e rispetto del presente Statuto, del Codice Etico, dei Regolamenti e dei deliberati degli Organi della Confederazione;

    2. valori, identità, scopi e funzioni corrispondenti a quelli previsti dal presente Statuto;

    3. norme idonee a garantire l’attuazione di principi di democrazia nell’elezione degli Organi associativi ed adeguata rappresentanza degli associati, nelle diverse formule organizzative e dimensionali, nonché presenza di rappresentanti dei gruppi “Feditalimprese Giovani Imprenditori” , “Donna Impresa” e “Feditalimprese Terza Età”;

    4. Organi associativi coerenti con i principi e le norme previste nel presente Statuto, nonché procedure di formazione, composizione, disciplina delle incompatibilità, durata e funzioni degli Organi stessi corrispondenti a quelle previste dal presente Statuto;

    5. il pagamento da parte di tutti gli associati della quota di contribuzione, secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi, nonché il versamento, della contribuzione al sistema confederale, mediante il pagamento delle quote associative in misura e secondo le modalità approvate dalla Giunta Nazionale;

    6. per le “Feditalimprese Regionali”, il finanziamento delle “Feditalimprese Provinciali” e delle “Feditalimprese Comunali”, secondo quanto previsto dal presente Statuto;

    7. Organi di controllo e di garanzia corrispondenti a quelli previsti dal presente Statuto;

    8. per le “Feditalimprese Regionali” e le “Feditalimprese Associazioni di Categoria Nazionali” l’uso della denominazione di cui all’art. 1 del presente Statuto, accompagnata dalla specificazione della propria identità territoriale, settoriale o categoriale, ovvero di altra denominazione, purché comprendente quella di cui al medesimo art. 1, nonché, comunque, l’uso del logo definito da “Feditalimprese”; la presa d’atto che la denominazione di cui all’art. 1 ed il relativo logo sono di proprietà di “Feditalimprese” e che la loro adozione ed utilizzazione sono riservate alle associazioni aderenti a “Feditalimprese” e sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo ed alla appartenenza al sistema confederale;

    9. la redazione dei bilanci secondo lo schema predisposto da “Feditalimprese” nonché l’obbligo di inoltro annuale, alla stessa “Feditalimprese”, dei bilanci approvati accompagnati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Direttore/Segretario Generale attestante la conformità del bilancio stesso alle scritture contabili;

    10. l’impegno ad accettare le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di cui al presente Statuto, nonché l’esplicita accettazione della clausola compromissoria e l’impegno ad accettare le decisioni del Collegio arbitrale di cui al presente Statuto;

    11. l’esplicita accettazione delle norme in materia di iniziative di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, di cui al del presente Statuto. Per quanto riguarda la deliberazione di recesso, gli Statuti dovranno prevedere una maggioranza sufficientemente rappresentativa degli associati, comunque non inferiore al 30% dei componenti le rispettive Assemblee e che rappresenti non meno del 30% dei voti complessivi.

    12. Eventuali deroghe e/o eccezioni di ammissione per mancanza dei requisiti di cui ai commi precedenti devono essere deliberate dal Consiglio Direttivo.

  1. Le domande di ammissione alla Confederazione sono rivolte al Consiglio Nazionale, che delibera in merito, e devono essere corredate da esaustiva documentazione attestante l’integrale possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi. La delibera con cui il Consiglio accoglie la domanda di ammissione è comunicata per iscritto, oltre che alla associazione richiedente, alle “Feditalimprese Regionali”, alle “Feditalimprese Provinciali”, alle “Feditalimprese Comunali” ed alle “Feditalimprese Associazioni di Categoria Nazionali” già associate alla Confederazione.

TITOLO IV

Interventi di sostegno, di controllo e di verifica della permanenza dei requisiti di appartenenza al sistema confederale. Recesso, esclusione.

Art. 19 – Iniziative di sostegno di “Feditalimprese”

  1. Feditalimprese opera per il miglior funzionamento ed il continuo sviluppo del sistema confederale, supportando ed offrendo assistenza e servizi ad ogni livello dello stesso, elaborando e promuovendo iniziative e progetti volti a potenziare le capacità di integrazione, coordinamento reciproco, azione congiunta tra i diversi livelli o a supportare le capacità operative degli stessi.

  2. A tali fini, è istituito il Fondo Nazionale per lo Sviluppo del Sistema, alimentato attraverso una quota delle entrate contributive della Confederazione determinata annualmente in sede di conto preventivo.

  3. Il Fondo Nazionale finanzia, anche con finalità perequative, progetti mirati ed articolati di integrazione e coordinamento, razionalizzazione e sviluppo, che siano deliberati dai competenti Organi associativi dei livelli del sistema interessati o, qualora ne ravvisi la necessità, dal Consiglio Nazionale. Gli interventi del Fondo sono determinati dalla Giunta Nazionale, sulla base di apposito regolamento deliberato dal Consiglio Nazionale. Detto regolamento prevede la nomina di una Commissione Tecnica con funzioni istruttorie, anche sotto il profilo finanziario.

Art. 20 – Nomina di un Delegato

  1. Il Presidente Nazionale può nominare, con provvedimento motivato, un proprio Delegato, qualora presso uno dei livelli del sistema, o presso loro articolazioni ed emanazioni societarie od organizzative, dirette o indirette, emerga anche una sola delle seguenti circostanze:

    1. gestione economico-finanziaria con squilibri e/o irregolarità di natura contabile;

    2. carenze organizzative e/o amministrative;

    3. svolgimento della vita associativa in difformità con quanto previsto dal presente Statuto, ovvero dallo Statuto del livello del sistema interessato, in particolare per quanto riguarda le procedure per la costituzione e l’attività degli Organi associativi elettivi, nonché dal Codice Etico che ne costituisce parte integrante;

    4. mancato rispetto dei deliberati di Organi della Confederazione.

  1. Il Presidente Nazionale può altresì nominare, sempre con provvedimento motivato, un proprio delegato, sulla scorta delle segnalazioni effettuate dalla Commissione tecnica di sistema, ovvero qualora ne sia fatta richiesta da un Organo collegiale dell’Associazione interessata.

  2. La nomina del Delegato è comunicata per iscritto al Presidente del livello del sistema interessato, allegando il relativo provvedimento in copia.

  3. Il Delegato, con la collaborazione delle competenti funzioni del livello del sistema interessato, ha il compito di accertare la situazione e proporre l’adozione delle iniziative ritenute più idonee. A tal fine, il Delegato, assume informazioni, raccoglie dichiarazioni, esamina atti, documenti e registri e ne estrae copia. Dello svolgimento delle proprie attività il Delegato redige sintetico verbale. Il Presidente del livello del sistema interessato ha diritto di ottenere copia del verbale delle attività del Delegato.

  4. Al termine delle proprie attività, il Delegato redige una relazione, che sottopone al Presidente Nazionale.

  5. Tutti gli Organi associativi del livello del sistema interessato si adoperano affinché al Delegato sia prestata la più ampia collaborazione, al fine del sollecito e completo svolgimento delle proprie attività.

Art. 21 – Commissariamento

  1. La Giunta Nazionale può, su proposta del Presidente Nazionale, nominare un Commissario nei seguenti casi:

    1. qualora sia stata ostacolata l’attività del Delegato di cui al presente Statuto;

    2. qualora, sulla base della ricorrenza anche di una sola delle circostanze di cui al presente Statuto, ne sia fatta richiesta nella relazione del Delegato;

    3. qualora, anche indipendentemente dalla nomina di un Delegato o da una sua richiesta, comunque emerga, in modo grave e/o urgente, anche una sola delle circostanze di cui al presente Statuto.

    4. qualora ne sia fatta richiesta scritta dallo stesso livello del Sistema interessato, formulata sulla base di specifica deliberazione assunta dal Consiglio od Organo ad esso corrispondente.

    5. Qualora la Giunta e/o il Consiglio Nazionale ne facciano richiesta al Presidente con motivazioni fondate e/o documentate.

  1. La proposta di commissariamento è comunicata per iscritto al Presidente del livello del sistema interessato. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione della Giunta Nazionale deve intercorrere un termine non inferiore a 15 giorni. Entro il termine perentorio di 7 giorni prima della data della riunione, il Presidente del livello del sistema interessato può far pervenire alla Giunta Nazionale le proprie osservazioni scritte. Non verranno prese in esame le osservazioni che pervengano oltre tale termine perentorio.

  2. La Giunta Nazionale delibera sulla proposta di commissariamento, determinandone la durata. Qualora la gestione commissariale lo suggerisca, la stessa Giunta può deliberarne la proroga.

  3. La nomina del Commissario è comunicata per iscritto al Presidente del livello del sistema interessato, allegando la relativa delibera in copia. Della nomina del Commissario è altresì data notizia al primo Consiglio Nazionale utile, a cura del Presidente Nazionale.

  4. Con il commissariamento, gli Organi associativi del livello del sistema interessato, ad eccezione degli Organi corrispondenti all’Assemblea ed al Collegio dei Probiviri, decadono.

  5. I poteri degli Organi associativi decaduti sono assunti dal Commissario, il quale adotta i provvedimenti ritenuti più opportuni. Restano ferme le pregresse responsabilità, di qualsivoglia natura, dei componenti degli Organi associativi del livello del sistema commissariato, ed in particolare quelle attinenti alle obbligazioni di natura patrimoniale. Alla scadenza, il Commissario presenta il rendiconto della sua gestione alla Giunta Nazionale e agli Organi non decaduti del livello del sistema interessato.

  6. Entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al superiore comma 4, gli Organi associativi decaduti del livello del sistema commissariato possono proporre domanda di arbitrato, ai sensi del presente Statuto. La delibera di commissariamento diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Durante tale periodo di tempo gli Organi del livello commissariato non possono compiere atti che siano suscettibili, in qualunque modo diretto o indiretto, di ledere o depauperare il patrimonio sociale. La domanda di arbitrato ha effetto sospensivo dell’efficacia della delibera di commissariamento.

Art. 22 – Recesso 

  1. Il recesso dalla Confederazione si esercita con apposita dichiarazione scritta al Consiglio Nazionale, comunicata mediante lettera raccomandata a.r. 

  2. Il recesso dalla Confederazione è deliberato, con le maggioranze previste dai rispettivi Statuti, dall’Organo associativo corrispondente all’Assemblea delle Associazioni. La convocazione dell’Organo associativo chiamato a deliberare sul recesso è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente della Confederazione mediante lettera raccomandata a.r. La deliberazione di recesso, assunta in conformità con il presente articolo, diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.

  3. Il recesso non fa venir meno l’obbligo di corrispondere i contributi associativi dovuti, pregressi e per l’intero anno in corso, e non estingue i debiti nei confronti di “Feditalimprese”.

  4. Feditalimprese, su delibera del Consiglio Nazionale, conseguentemente alla deliberazione di recesso assunta, può farsi carico della costituzione di un nuovo livello del sistema confederale, avente lo stesso ambito territoriale e la stessa sfera di rappresentanza del livello receduto.

  5. Con il recesso dalla Confederazione l’associazione ed i componenti degli organi in questione perdono tutti i diritti, incarichi, ricoperti negli altri livelli del sistema, nonché l’utilizzo del logo e del nome “Feditalimprese”

  6. Feditalimprese, su delibera del Consiglio Nazionale, può farsi carico della costituzione di un nuovo livello del sistema confederale, avente lo stesso ambito territoriale e la stessa sfera di rappresentanza del livello.

Art. 23 – Esclusione

  1. L’esclusione dalla Confederazione è deliberata dal Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta Nazionale.

  2. La proposta è comunicata per iscritto al Presidente del livello del sistema interessato. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione del Consiglio Nazionale deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni.

  3. Fino a 10 giorni prima della data della riunione, il Presidente del livello del sistema interessato può far pervenire al Consiglio Nazionale le proprie osservazioni scritte. La delibera del Consiglio è comunicata al Presidente del livello del sistema interessato entro 7 giorni dalla sua adozione.

  4. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio Nazionale di cui al precedente comma 3, il Presidente del livello del sistema escluso può proporre domanda di arbitrato, ai sensi del presente Statuto. La delibera di esclusione diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. La domanda di arbitrato ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di esclusione.

  5. L’esclusione dalla Confederazione è deliberata per gravi motivi. Costituiscono sempre gravi motivi:

    1. il mancato pagamento dei contributi associativi, pregressi e/o in corso, o la mancata estinzione di debiti di qualsivoglia natura nei confronti di “Feditalimprese”, malgrado formale sollecito comunicato in forma scritta;

    2. la violazione di principi e norme contenute nel presente Statuto o nello Statuto del livello del sistema interessato, nel Codice Etico ovvero di Regolamenti o deliberati degli Organi associativi di “Feditalimprese”;

    3. la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente Statuto.

  1. L’esclusione non fa venir meno l’obbligo di corrispondere i contributi associativi dovuti, pregressi e per l’intero anno in corso, e non estingue i debiti nei confronti di “Feditalimprese”.

  2. Feditalimprese, su delibera del Consiglio Nazionale, può farsi carico della costituzione di un nuovo livello del sistema confederale, avente lo stesso ambito territoriale e la stessa sfera di rappresentanza del livello escluso.

  3. Con L’esclusione dalla Confederazione l’associazione ed i componenti degli organi in questione perdono tutti i diritti, incarichi, ricoperti negli altri livelli del sistema, nonché l’utilizzo del logo e del nome “Feditalimprese”

TITOLO V

Organi associativi del sistema: disposizioni generali

Art. 24 – Composizione

  1. Ad ogni livello del sistema confederale, i componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono:

    1. associati che, ai sensi del presente Statuto, fanno parte del sistema, in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse deliberate dai competenti Organi e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso i pertinenti livelli del sistema.
      A livello nazionale di
      “Feditalimprese” gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti comunque in possesso dei requisiti di cui al precedente comma e che siano:

    2. rappresentanti dei livelli del sistema che siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso i pertinenti livelli del sistema. Non sono ricompresi, per la determinazione delle posizioni debitorie nei confronti di “Feditalimprese”, gli interventi a favore di altri livelli del sistema, determinati dalla Giunta Nazionale. Qualora tali interventi siano stati deliberati sulla base di predeterminati piani di rientro, la Giunta Nazionale ne riscontrerà il puntuale rispetto come condizione inderogabile per la composizione, da parte dei rappresentanti dei livelli del sistema interessati, degli Organi associativi.

  1. Gli Organi associativi, collegiali e monocratici,sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni dello Statuto, del Codice Etico, di Regolamenti o di deliberati degli Organi associativi.

  2. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e dagli Statuti dei diversi livelli del sistema. La decadenza è dichiarata con delibera dell’Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico è dichiarata dall’Organo associativo che lo ha eletto o nominato.

  3. La delibera di decadenza di cui al precedente comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell’Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione.

  4. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al precedente comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri del livello del sistema interessato. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di decadenza.

  5. Ad ogni livello del sistema confederale, i componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti, con riferimento agli Organi associativi di “Feditalimprese”, dal presente Statuto.

Art. 25 – Incompatibilità

  1. Presso “Feditalimprese” la carica di componente degli Organi associativi, collegiali e monocratici, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi in associazioni che abbiano analogo scopo.

  2. Presso le “Feditalimprese Regionali”, le “Feditalimprese Provinciali”, le “Feditalimprese Comunali” le “Feditalimprese Associazioni di Categoria Nazionali”, la carica di Presidente, Vicepresidente, Segretario, membro di Giunta od Organo ad essa corrispondente è incompatibile con mandati ed incarichi di cui al comma 1.

  3. L’assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo del sistema confederale, ai sensi dei superiori commi 1 e 2, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Si applicano i commi dell’art. 24.

  4. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute ai diversi livelli del sistema confederale.

Art. 26 – Direttori e Segretari Generali

Ad ogni livello del sistema confederale, le disposizioni di cui all’art. 25, si applicano anche al Direttore o Segretario Generale.

Art. 27 – Cariche Associative

  1. Presso “Feditalimprese”, tutte le cariche elettive hanno durata quinquennale.

Ad ogni altro livello del sistema confederale, tutte le cariche elettive hanno la durata massima di cinque anni.

Vengono comunque considerate come ricoperte per l’intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato.

  1. CARICHE ASSOCIATIVE: DIMISSIONI – ESPULSIONE – REVOCA -DECESSO

Le dimissioni dalle cariche si intendono irrevocabili ed efficaci dalla data del loro ricevimento.

Per coloro che ricoprono la carica di presidente, il rispettivo vicario dovrà provvedere entro trenta giorni agli atti necessari per la nuova nomina.

L’eventuale sostituto del tesoriere e del segretario deve essere nominato entro trenta giorni.

Per coloro che ricoprono altre cariche i presidenti degli organismi collegiali di appartenenza dovranno attivarsi entro trenta giorni per le nuove nomine.

  1. DURATA DELLE CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali hanno la durata di cinque anni, salvo dimissioni o decadenza verificatasi per i casi previsti.

Le cariche decadono comunque con la scadenza del mandato del Presidente .

Il rappresentante che cessa di ricoprire cariche nella Organizzazione territoriale di provenienza decade automaticamente da quella ricoperta in “Feditalimprese”.

Tutte le cariche con esclusione del consiglio, e delle altre cariche per cui il presente statuto prevede diverse modalità di nomina e/o revoca, possono essere revocate in qualsiasi momento dal Presidente.

  1. COMPENZI PER LE CARICHE

Le cariche associative sono normalmente gratuite, viene esclusa ogni determinazione di compenso a posteriori. E’ previsto il rimborso delle spese sostenute, e/o rimborso per eventuali permessi sindacale non retribuiti, ed eventuali gettoni di presenza. E ammesso compenso se previsto in via preventiva nei bilanci annuali.

Art. 28 – Rieleggibilità del Presidente

Ad ogni livello del sistema confederale, il Presidente può essere rieletto.

TITOLO VI

Gli Organi di “Feditalimprese”

Art. 29 – Organi

  1. Gli Organi di “Feditalimprese” sono:

    1. l’Assemblea;

    2. il Consiglio;

    3. il Presidente;

    4. la Giunta;

    5. il Collegio dei Revisori dei Conti;

    6. il Collegio dei Probiviri.

  1. L’assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dall’Organo di cui si fa parte determina l’automatica decadenza dalla relativa carica.

Art. 30 – Assemblea: criteri per la rappresentanza

  1. A ciascuna “Feditalimprese Regionale” e “Feditalimprese Associazione di Categoria Nazionale” è attribuito, convenzionalmente, un voto.
    Al Gruppo Nazionale
    “Feditalimprese Giovani Imprenditori” ed al Gruppo Nazionale “Donna Impresa” ed al Gruppo Nazionale “Feditalimprese Terza Età” è attribuito rispettivamente un voto.

A ciascun socio fondatore è attribuito un voto sempre se in regola con i contributi obbligatori annuali.

  1. La frazione di voto si arrotonda all’unità immediatamente superiore od inferiore, a seconda che superi o meno la metà di un voto.

  2. L’esercizio dei diritti sociali spetta esclusivamente ai livelli associativi in regola con il versamento dei contributi associativi.

Art. 31 – Assemblea: composizione

  1. L’Assemblea è composta dai rappresentanti delle “Feditalimprese Regionale” e delle “Feditalimprese Associazioni di Categoria Nazionali”. Per rappresentanti si intendono il Presidente, ovvero altro componente del Consiglio allo scopo delegato dalle Assemblee e/o dal Consiglio, e/o il Commissario nominato ai sensi del presente Statuto. Dai Presidenti Nazionali dei Gruppi “Feditalimprese Giovani Imprenditori”, “Donna Impresa”, “Feditalimprese Terza Età”, e dai soci fondatori.

  2. Ciascuna di essi, può farsi rappresentare in Assemblea, per delega, dal rappresentante di un diverso livello del sistema confederale. Nessun rappresentante può essere, comunque, portatore di più di una delega oltre la propria.

  3. Possono assistere alle riunioni dell’Assemblea, oltre ai componenti degli Organi associativi previsti dal presente Statuto, i legali rappresentanti o loro delegati degli enti ed organismi collegati di cui al presente Statuto, nonché i Direttori o Segretari Generali dei diversi livelli del sistema confederale.

Art. 32 – Assemblea: competenze

  1. L’Assemblea è ordinaria o straordinaria.

  2. L’Assemblea ordinaria:

    1. stabilisce le linee di politica sindacale e generale della Confederazione vincolanti per il sistema;

    2. approva, ogni anno, il Rendiconto dell’esercizio precedente, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;

    3. approva, ogni anno, il Conto preventivo dell’anno successivo e la delibera del Consiglio che stabilisce i criteri di determinazione dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le modalità di riscossione degli stessi;

    4. elegge, a scrutinio segreto, il Presidente;

    5. elegge, a scrutino segreto e secondo criteri tanto di equilibrata rappresentanza territoriale, settoriale e categoriale, quanto di riconoscimento delle migliori esperienze associative e del loro apporto alla rappresentatività complessiva del sistema confederale:

      • il Consiglio, secondo quanto previsto dal presente statuto;

      • la Giunta, nella composizione spettante del 30 % e con le modalità previste;

      • il Collegio dei Revisori dei conti;

      • il Collegio dei Probiviri;

    6. determina i gettoni di presenza dei componenti del Consiglio, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;

    7. delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno, demandato alla sua competenza.

  1. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie,sullo scioglimento della Confederazione ai sensi del presente Statuto, nonché sul Codice Etico.

Art. 33 – Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento

  1. L’Assemblea è convocata dal Presidente.

  2. L’Assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l’indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal Consiglio, con propria deliberazione, o da un numero di componenti dell’Assemblea stessa che rappresenti non meno del 30% dei voti. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell’Assemblea entro i successivi 30 giorni.

  3. In caso di inerzia da parte del Presidente,alla convocazione dell’Assemblea provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

  4. La convocazione dell’Assemblea è effettuata per iscritto, mediante avviso da inviarsi a ciascuna sede delle Feditalimprese Regionali, fino a 15 giorni prima della data della riunione.

  5. In caso di urgenza, l’avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni prima della data della riunione.

  6. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno; deve inoltre contenere l’indicazione della data, dell’ora e del luogo della seconda e terza convocazione, nonché quella del luogo, dei giorni e delle ore in cui possono essere consultati il Rendiconto ed il Conto preventivo, i documenti annessi ed ogni altro documento utile in relazione alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.

  7. L’Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre della metà più uno dei voti totali; in seconda convocazione, quando sia presente, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre di almeno il 20% dei voti totali, ed in terza convocazione l’assemblea è ritenuta valida se accettata e votata dalla maggioranza dei presenti alla seduta. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti.

  8. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.

  9. L’Assemblea nomina nel proprio seno il presidente, e fino a tre scrutatori oltre al segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ad essa. Il Presidente ha facoltà di farsi assistere da un notaio, che, in tal caso, assume le funzioni di segretario. La partecipazione del notaio è obbligatoria in caso di modifiche statutarie e di scioglimento della Confederazione.

  10. Fatto salvo quanto previsto, per le votazioni si segue il metodo stabilito dal presidente dell’Assemblea, a meno che l’Assemblea stessa decida a maggioranza un metodo di votazione diverso.

  11. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di componenti dell’Assemblea che disponga di almeno il 60% dei voti complessivi. In mancanza di raggiungimento del quorum necessario, verrà richiesta una nuova assemblea che procederà come previsto per le assemblee ordinarie. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati nella sessione.

  12. Per lo scioglimento della Confederazione è necessario il voto favorevole di un numero di componenti dell’Assemblea che disponga del 75% dei voti complessivi.

  13. Un numero non inferiore al 60% dei componenti dell’Assemblea, che disponga di non meno del 60% dei voti complessivi, può richiedere per iscritto al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti la convocazione dell’Assemblea per la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente Nazionale. Se approvata, tale mozione comporta la decadenza del Presidente e la tempestiva convocazione, per il suo svolgimento entro 90 giorni, della Assemblea per il rinnovo di tutte le cariche associative.

Art.34 – Consiglio: composizione

  1. Il Consiglio è composto da:

    1. il Presidente Nazionale, che lo presiede;

    2. i membri di Giunta;

    3. i Consiglieri eletti dall’Assemblea che devono essere scelti anche tra i delegati delle Feditalimprese Regionali, e delle Feditalimprese Associazioni di Categoria nazionali, in modo da garantirne un’adeguata rappresentanza;

    4. il Presidente Nazionale del Gruppo Feditalimprese Giovani Imprenditori;

    5. la Presidente Nazionale del Gruppo Donna Impresa;

    6. Il Presidente Nazionale del gruppo Feditalimprese Terza Età;

    7. i Consiglieri eventualmente cooptati di cui al successivo art. 35, del presente Statuto.

  1. qualora, in corso di esercizio, un componente del Consiglio venga a mancare per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.

  2. I Presidenti dei livelli del Sistema che assumano la carica di Presidente in riconosciuti Organismi, Enti o consessi istituzionali di livello nazionale che per natura ruolo e funzione rivestano valenza strategica ai fini della definizione ed attuazione di politiche economiche d’interesse per i settori rappresentati dalla Confederazione, possono essere riconosciuti dal Consiglio medesimo, su proposta del Presidente, quali membri di diritto.

  3. In caso di dimissioni, in corso di esercizio, della maggioranza dei suoi componenti eletti, l’intero Consiglio decade e l’Assemblea, da tenersi entro i successivi 90 giorni, è convocata senza indugio dal Presidente, per il rinnovo di tutte le cariche associative.

Art. 35 – Consiglio: competenze

  1. Il Consiglio, su proposta del Presidente, può cooptare fino a 10 componenti tra gli associati, ai sensi del presente Statuto, fanno parte del sistema confederale, individuati per particolari e rilevanti esperienze e competenze.

  2. Il Consiglio determina le direttive dell’azione del sistema confederale, in accordo con gli indirizzi stabiliti dall’Assemblea.

  3. Il Consiglio, inoltre:

    1. su proposta del Presidente, nomina tra i membri di Giunta da 1 a 10 Vice-Presidenti, di cui comunque uno in rappresentanza delle “Feditalimprese Regionali”, scelto tra i membri eletti dall’Assemblea;

    2. su proposta del Presidente, nomina e revoca il Segretario Generale ed il Direttore Generale;

    3. predispone ogni anno il Rendiconto dell’esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il Conto preventivo ed i criteri di determinazione dei contributi confederali e le modalità per la loro riscossione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Il Consiglio, nel corso dell’esercizio, delibera altresì le eventuali variazioni del Conto preventivo da sottoporre a ratifica della stessa Assemblea;

    4. delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi statutari della Confederazione;

    5. delibera l’eventuale costituzione di Commissioni e Comitati Tecnici e ne determina le competenze;

    6. su proposta del Presidente, nomina la Commissione tecnica di sistema di cui all’art. 10, del presente Statuto;

    7. delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio immobiliare, sulla costituzione degli enti previsti dall’art. 10, e in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;

    8. delibera condizioni, modalità e indirizzi di carattere politico per la partecipazione della Confederazione negli enti ed organismi collegati diversi dalle società, esercitandone il controllo sull’attività e sui risultati;

    9. decide sulle domande di ammissione alla Confederazione, ai sensi dell’art. 18, del presente Statuto;

    10. delibera i provvedimenti di esclusione, ai sensi dell’art. 23, del presente Statuto o altro tipo di provvedimento riguardante le diverse articolazioni dei diversi livelli del sistema confederale, specificandone i motivi;

    11. valuta la conformità degli Statuti dei diversi livelli del sistema confederale, e delle loro eventuali modificazioni, ai contenuti vincolanti di cui all’art. 18, nonché alle disposizioni generali sugli Organi associativi del sistema di cui al Titolo V del presente Statuto, e ne delibera l’approvazione;

    12. può dotarsi di un proprio Regolamento e delibera in merito ad ogni altro Regolamento la cui definizione e approvazione sia ad esso demandata dal presente Statuto;

    13. può conferire la rappresentanza legale ai fini dell’individuazione del “titolare” di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo alla tutela dei dati personali;

    14. può invitare alle proprie riunioni persone che non fanno parte del Consiglio, secondo modalità da esso stesso stabilite;

    15. determina l’indennità di carica del Presidente e dei membri di Giunta;

    16. può temporaneamente delegare, su proposta motivata del Presidente, alcuni dei propri compiti alla Giunta;

    17. esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

Art. 36 – Consiglio: modalità di convocazione e svolgimento

  1. Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, con indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta; la riunione dovrà svolgersi entro 15 giorni dalla convocazione.

  2. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione del Consiglio provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

  3. La convocazione del Consiglio è effettuata per iscritto, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente dello stesso e con affissione in bacheca sindacale presso la sede Centrale fino a 10 giorni prima della data della riunione.

(l’invio della convocazione può essere effettuato tramite e-mail comunicata dallo stesso consigliere e/o componente dell’organo)

  1. In caso di urgenza, l’avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni prima della data della riunione.

  2. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché dell’ordine del giorno.

  3. Il Consiglio è validamente riunito quando è presente almeno un terzo dei suoi componenti.

  4. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 37 – Presidente Nazionale

  1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea.

  2. Può essere eletto alla carica di Presidente Nazionale, purché svolga la propria attività da almeno tre anni che, ai sensi del presente Statuto, fa parte del sistema confederale.

  3. Il Presidente:

    1. ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Confederazione; ne ha la firma, che può delegare;

    2. ha la rappresentanza politica della Confederazione ed esercita potere di impulso e vigilanza su tutto il sistema;

    3. ha la gestione ordinaria della Confederazione, provvede all’esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi ed al coordinamento dell’attività della Confederazione stessa;

    4. su proposta del Direttore Generale, approva l’ordinamento degli uffici;

    5. nomina direttamente il 70 % dei mebri di Giunta;

    6. propone all’Assemblea l’elezione del 30% dei membri di Giunta;

    7. propone al Consiglio la nomina dei Vice-Presidenti;

    8. nomina, tra i Vice-Presidenti, il Vice-Presidente Vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento; propone alla Giunta la nomina del Vice-Presidente con delega per l’amministrazione e del Vice-Presidente con delega per l’organizzazione;

    9. può conferire incarichi o deleghe ai membri di Giunta, specificandone gli eventuali limiti;

    10. si avvale di un Ufficio di Presidenza, composto dai Vice-Presidenti;

    11. ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza della Confederazione, nominando avvocati e procuratori alle liti;

    12. può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;

    13. accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore della Confederazione, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio;

    14. può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio e della Giunta, salvo ratifica, da parte dei rispettivi Organi associativi collegiali, nella prima riunione successiva all’adozione dei relativi provvedimenti;

    15. sentita la Giunta, può conferire incarichi particolari ai componenti del Consiglio, che rispondono del loro operato allo stesso Presidente;

    16. esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.

    17. Può revocare incarichi e/o nomine per cui nel presente statuto non sono previste modalità diverse.

    18. Può in ogni caso sollevare e/o revocare da incarichi e/o mandati, nomine, etc anche se lo statuto prevede diverse modalità di attuazione, relazionando la relativa motivazione alla giunta nazionale, la quale può rettificare la revoca.

  1. Fuori dal caso previsto all’art. 33, del presente Statuto, in caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice-Presidente Vicario, il quale procede senza indugio alla convocazione dell’Assemblea elettiva, che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.

Art. 38 – Giunta

  1. La Giunta, che affianca il Presidente nella promozione generale delle attività politiche ed organizzative della Confederazione e lo coadiuva nelle sue funzioni, è composta:

    1. dal Presidente, che la presiede;

    2. da un massimo di quindici membri, di cui il 70 % nominati direttamente dal Presidente, ed il restante 30% , dall’Assemblea di cui almeno uno deve essere in rappresentanza delle “Feditalimprese Regionali”, eletto tra i consiglieri delle “Feditalimprese Regionali” stesse;

  1. Alle riunioni della Giunta partecipano, il Segretario Generale ed il Direttore Generale.

  2. La Giunta:

    1. coadiuva il Presidente per l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio;

    2. nomina, su proposta del Presidente, il Vice-Presidente con delega per l’amministrazione ed il Vice-Presidente con delega per l’organizzazione;

    3. delibera in merito agli interventi dei fondi, riferendone al Consiglio e all’Assemblea con relazione annuale programmatica e a consuntivo, che viene portata in discussione in concomitanza con le sessioni di redazione e approvazione del Conto preventivo e del Rendiconto da parte dei competenti Organi associativi;

    4. può assumere deliberati su materie di competenza del Consiglio, motivati con carattere di urgenza, sottoponendoli successivamente allo stesso Consiglio per la ratifica alla prima riunione utile;

    5. delibera sull’ammissione di rappresentanti o delegati degli enti ed organismi collegati alle riunioni di commissioni di qualsiasi tipo o di Organi associativi confederali;

    6. propone al Consiglio i provvedimenti di esclusione, ai sensi dell’art. 23 del presente Statuto;

    7. su proposta del Presidente, delibera i provvedimenti di commissariamento, ai sensi dell’art. 21 del presente Statuto;

    8. nell’ipotesi in cui emergano, a carico di qualsiasi livello del sistema, criticità, inadempienze o violazioni statutarie riconducibili alle circostanze indicate al comma 1 dell’art. 21 e tali da poter arrecare pregiudizio grave ed imminente a Feditalimprese od al sistema confederale, adotta provvedimenti di immediato intervento di sostegno nei confronti degli Organi del livello interessato:

      • determinando la tipologia di atti da porre in essere per consentire un tempestivo ripristino delle normali condizioni di efficienza organizzativa del livello interessato;

      • individuando e designando un incaricato ad acta, e proponendolo per la nomina ai competenti Organi del livello interessato.
        La delibera di Giunta contenente la proposta di conferimento del mandato all’incaricato ad acta è comunicata per iscritto al Presidente del livello interessato, nonché agli Organi statutaria-mente competenti a deliberare gli atti indicati nella proposta. In caso di mancata accettazione della proposta entro 7 giorni dalla ricezione della predetta delibera, ovvero nel caso in cui sia stata ostacolata l’attività dell’incaricato ad acta, la Giunta, su proposta del Presidente Nazionale, potrà deliberare ai sensi del presente Statuto;

    9. delibera, su proposta del Presidente, le nomine dei rappresentanti di “Feditalimprese” presso enti diversi dalle società, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere ove tale rappresentanza sia richiesta o ammessa; 

    10. svolge ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto o da deliberati degli Organi associativi che non siano in contrasto con il presente Statuto.

  1. In caso di vacanza, in corso di esercizio, di un membro di Giunta o nel caso in cui egli cessi di ricoprire nell’Organizzazione di provenienza la carica in virtù della quale era stato eletto, si provvederà alla sua sostituzione alla prima Assemblea utile, nel rispetto delle modalità elettive e dei criteri di composizione di cui al superiore comma 1.

  2. La Giunta è convocata per iscritto dal Presidente, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente della stessa fino a 5 giorni prima della data della riunione, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora, nonché dell’ordine del giorno. Nei casi di urgenza, è ammessa la convocazione con preavviso di un solo giorno.

  3. La Giunta è validamente riunita in presenza della metà più uno dei suoi componenti.

  4. Le deliberazioni della Giunta sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 39 – Collegio dei Revisori dei Conti

  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema, ai sensi dell’art. 9 del presente Statuto, i quali devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili secondo il disposto del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d’età, elegge al proprio interno il suo Presidente.

  2. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all’articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all’articolo 2403 e all’articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo regolamento.

  3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo nazionale di “Feditalimprese”.

  4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, relative al Collegio dei Revisori dei Conti costituito presso “Feditalimprese”, si applicano al Collegio dei Revisori dei Conti costituito presso gli altri livelli territoriali, settoriali e categoriali del sistema confederale. Il requisito della iscrizione al Registro dei Revisori Contabili riguarda il solo Presidente del Collegio. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo del livello del sistema interessato.

Art. 40 – Collegio dei Probiviri

  1. Il sistema di garanzia statutario è assicurato dal Collegio dei Probiviri.

  2. Il Collegio dei Probiviri è composto da un minimo di tre membri effettivi.

  3. La carica di Proboviro è incompatibile con analoga carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema, con la carica di Presidente di un livello del Sistema di cui al presente Statuto, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo di “Feditalimprese”.

  4. Nella prima riunione successiva all’elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.

  5. Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.

  6. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.

  7. Il Collegio dei Probiviri esercita le seguenti funzioni:

    1. conciliativa, deliberando sulle controversie tra soci della Confederazione circa l’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico, di Regolamenti o di deliberati di Organi della Confederazione, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione alla Confederazione e di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo. La procedura di conciliazione innanzi al Collegio dei Probiviri è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio;

    2. consultiva, esprimendo pareri sull’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico o di Regolamenti, a richiesta di un Organo della Confederazione.

  1. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

Art. 41 – Arbitrato

  1. Le controversie tra soci e Confederazione sono devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre Arbitri, che tutti i soci, con l’esplicita accettazione della presente clausola compromissoria, ai sensi dell’art. 18, del presente Statuto, si obbligano a nominare nel modo che segue: ciascuna parte, con atto notificato per iscritto, rende noto all’altra l’Arbitro che essa nomina, con invito a procedere alla designazione del proprio. La parte, alla quale è rivolto l’invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell’Arbitro da essa nominato. In mancanza, la parte che ha fatto l’invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale di Catania. Il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato di comune accordo dagli Arbitri ovvero, in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale di Catania.

  2. Se le parti sono più di due, gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Catania.

  3. Per il resto, la procedura arbitrale è disciplinata dagli art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Art. 42 – Segretario Generale

  1. Il Segretario Generale è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dal Consiglio.

  2. Il Segretario Generale:

    1. coadiuva ed assiste gli Organi associativi nella definizione e nell’attuazione delle linee di politica sindacale e generale della Confederazione;

    2. partecipa alle riunioni degli Organi associativi e può presenziare ai lavori di Commissioni e Comitati.

Art. 43 – Direttore Generale

  1. Il Direttore Generale è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dal Consiglio.

  2. Il Direttore Generale:

    1. coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell’espletamento dei loro compiti;

    2. partecipa alle riunioni degli Organi associativi e può presenziare ai lavori di Commissioni e Comitati;

    3. è il capo del personale e sovrintende gli uffici di “Feditalimprese”, assicurando il loro buon funzionamento;

    4. assume i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;

    5. può proporre al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza;

    6. svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento nei confronti dei Direttori e/o Segretari Generali degli altri livelli del sistema e delle loro articolazioni, anche avvalendosi, a tal fine, di un Comitato di Direttori;

    7. dispone per le spese ed i pagamenti funzionali all’assolvimento dei compiti di cui al presente articolo, secondo criteri deliberati dalla Giunta su proposta del Vice-Presidente con delega per l’amministrazione.

  1. Direttori di settore

I Direttori sono designati dal consiglio uno per ogni settore e/o categoria, ed hanno il compito di organizzare, elaborare, quanto necessario per migliorare le attività nel settore di competenza, uno dei quali su proposta del Presidente avrà la funzione di Vicario, ai Direttori saranno rilasciate specifiche deleghe con le funzioni dettagliate che gli verranno attribuite.

TITOLO VII

Risorse del sistema

Art. 44 – Contribuzione

  1. Tutti gli altri livelli territoriali, settoriali e categoriali che compongono il sistema confederale hanno il dovere di corrispondere a “Feditalimprese” il contributo ordinario annuale, secondo i parametri stabiliti dal Consiglio Nazionale ed approvati dall’Assemblea Nazionale, nonché altri contributi deliberati dallo stesso Consiglio e approvati dalla stessa Assemblea.

  2. Feditalimprese ha diritto di compensare i debiti contributivi o di altra natura degli altri livelli territoriali, settoriali e categoriali del sistema confederale nei suoi riguardi, con i crediti o somme di loro pertinenza disponibili presso la stessa “Feditalimprese” .

  3. Per quanto di propria competenza, ogni livello del sistema confederale garantisce il finanziamento dell’intero sistema attraverso l’effettiva riscossione delle quote dovute e si impegna a comunicare ai propri associati la ripartizione delle stesse, nonché i vantaggi ed i servizi offerti dal sistema a fronte della contribuzione.

  4. In caso di commissariamento, qualora ricorrano comprovate e strutturali condizioni di difficoltà organizzativa tali da non consentire l’integrale e/o parziale assolvimento degli obblighi contributivi di cui al presente articolo, il Consiglio Nazionale, sulla base di proposte della Giunta Nazionale, potrà deliberare specifiche deroghe nei confronti del livello del sistema confederale commissariato.

  5. Per le stesse ragioni e secondo le stesse modalità indicate al precedente comma 4, analoghe deroghe potranno essere deliberate dal Consiglio Nazionale, ove ricorrano le condizioni di cui al presente Statuto.

Art. 45 – Fondo comune

  1. Il Fondo comune di “Feditalimprese” è formato da:

    1. contributi annuali a carico dei diversi livelli del sistema confederale;

    2. proventi vari quali quelli derivanti da rendite mobiliari, immobiliari e da partecipazioni;

    3. entrate e contributi attribuiti a “Feditalimprese” da Autorità ed Enti pubblici e privati;

    4. oblazioni volontarie, erogazioni e lasciti a favore di “Feditalimprese” e beni ad essa devoluti a qualsiasi titolo;

    5. beni mobili ed immobili e valori che, a qualsiasi titolo, vengano in legittimo possesso di “Feditalimprese”;

    6. contributi da determinarsi di volta in volta dagli Organi associativi confederali;

    7. somme acquisite al patrimonio a qualsiasi scopo sino a che non siano erogate.

  1. Durante la vita della Confederazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Sono fatti salvi gli interventi ed i finanziamenti a valere sui fondi di cui al presente Statuto.

Art. 46 – Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario di tutte le “Feditalimprese” ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 47 – Conto preventivo e Rendiconto d’esercizio

  1. Tutte le “Feditalimprese” approvano, secondo le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo e con le modalità previste dai rispettivi Statuti, il Rendiconto relativo all’esercizio precedente ed il Conto preventivo per l’esercizio successivo.

  2. Con apposito regolamento, tenuto conto delle disposizioni emanate in materia dagli Organi Nazionali ed Internazionali preposti alla statuizione dei principi contabili, verranno definiti il contenuto minimale dei bilanci, le loro modalità di redazione e gli obblighi concernenti le modalità di certificazione e/o revisione contabile dei bilanci stessi.

  3. Ai sensi di quanto previsto dal presente statuto, la trasmissione a Feditalimprese dei bilanci di cui al comma 1 nonché di quelli relativi a Società controllate o partecipate è condizione essenziale per l’ammissibilità delle richieste di accesso ai fondi di sviluppo di cui al presente Statuto.

TITOLO VIII

Norme finali

Art. 48 – Scioglimento della Confederazione

In caso di scioglimento della Confederazione, per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra Associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 49 – Rinvio

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni.

TITOLO IX

Disposizioni transitorie e di coordinamento

Art. 50 – Disposizioni sui soci della Confederazione

  1. Tutte le associazioni già costituite che compongono il sistema Feditalimprese, adeguano i propri Statuti ai requisiti di appartenenza e ai contenuti previsti dall’art. 18, entro e non oltre dodici mesi dalla data del presente.

  2. In sede di prima applicazione del presente Statuto, la qualifica di “Feditalimprese Regionale” è riconosciuta a “Feditalimprese Sicilia”, mentre la qualifica di “Feditalimprese Associazione di Categoria Nazionale” è riconosciuta a “Federazione Armatori”

Art. 51 – Denominazione e logo

Dalla data di approvazione del presente Statuto la Confederazione adotta la denominazione di cui all’art. 1 ed il relativo logo.